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Scuola. Il potere di sospendere le attività scolastiche causa covid spetta al Sindaco e non all'Azienda Sanitaria

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 Con sentenza n.584/2022 del 28/02/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha affermato che l'emanazione di un provvedimento di sospensione dell'attività scolastica ha natura "singolare" e che il relativo potere di emanazione rientra nella generale competenza di natura contingibile e urgente attribuita al Sindaco e non all'Azienda Sanitaria Provinciale (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

L'Azienda Sanitaria Provinciale ha disposto l'immediata interruzione delle attività didattiche in presenza al fine di salvaguardare la salute degli alunni dell'Istituto scolastico religioso.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale, che l'ha sospeso provvisoriamente ritenendo che il potere di emanare provvedimenti, che prescindano dalla istituzione della zona rossa e si riferiscano ad una specifica e circoscritta situazione, rientra nella generale competenza di natura contingibile e urgente attribuita al Sindaco e che, pertanto, è indispensabile che la situazione di particolare gravità che l'Azienda Sanitaria ha ritenuto sussistente venisse rappresentata all'autorità competente a provvedere.

Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale chiedendo il rigetto del ricorso, formulando le seguenti osservazioni:

  1. nelle uniche due classi ancora attive l'attività scolastica è stata svolta nella stessa sede coincidente con la dimora delle suore, due terzi delle quali sono risultate positive al covid;
  2. pertanto al fine di evitare ulteriori contagi, la Coordinatrice Didattica ha adottato il provvedimento di sospensione dell'attività scolastica in via di assoluta urgenza per tutte le classi ad eccezione di due;
  3. il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a tutti i genitori degli altri bambini delle due classi che avrebbero preferito, per ragioni di sicurezza, il mantenimento del servizio scolastico in DAD per non esporre i propri figli e se stessi al rischio di contagio;
  4. inoltre il ricorso è improcedibile in quanto il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti.

Così la questione è stata sottoposta all'attenzione del Tar che ha trattenuto la causa in decisione.

La decisione del Tar

I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Secondo il Collegio, infatti, a prescindere dal merito sanitario della vicenda, l'unico oggetto del giudizio è costituito dal provvedimento impugnato, emanando il quale l'Azienda sanitaria ha esercitato poteri che non risultano alla stessa attribuiti. A questo proposito il Tar ha ritenuto condivisibili e, pertanto, ha confermato la tesi espressa nel decreto cautelare monocratico, secondo cui il provvedimento impugnato ha natura singolare e il potere di emanare questo tipo di provvedimenti rientra nella generale competenza di natura contingibile e urgente attribuita al Sindaco. Tra l'altro la disciplina generale della gestione dei casi di positività all'infezione da covid nel sistema educativo, scolastico e formativo, è contenuta nell'art.4 D.L. n.1/2002, norma che potrebbe non essere interamente applicabile al caso di specie, in quanto i locali scolastici si trovano all'interno di un convento. 

 Quanto all'improcedibilità, il Tar ha rilevato che il provvedimento impugnato non contempla alcun termine, per cui non non può dirsi che esso abbia esaurito i suoi effetti e che, quindi, il ricorso sia improcedibile.

In merito all'integrazione del contraddittorio, il Collegio ha ricordato la costante giurisprudenza, secondo la quale per integrare la nozione di controinteressato occorrono due elementi: un elemento di carattere formale per cui i soggetti devono essere individuati o facilmente individuabili in base all'atto impugnato; l'altro di carattere sostanziale, consistente nella sussistenza di un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento impugnato. Nel caso di specie i presunti controinteressati non sono stati menzionati, né essi risultano individuabili in base al provvedimento contestato.

Sulla base di queste considerazioni e delle motivazioni contenute nel menzionato decreto cautelare monocratico che sono state richiamate e confermate, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio.

 

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