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Con l'ordinanza n. 15421 depositata lo scorso 20 luglio, la VI sezione civile della Cassazione ha fornito importanti specificazioni in merito alla competenza territoriale relativa alle cause aventi ad oggetto la revisione delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori, contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che le controversie che hanno ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei minori, ancorché contenute in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'instaurazione di una causa avente ad oggetto la revisione delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori, contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra una coppia di coniugi.
Instaurato il processo presso il Tribunale di Sondrio, luogo di residenza dei minori, il giudice adito declinava la propria competenza in relazione alla controversia intrapresa, ritenendo che la competenza fosse del Tribunale di Cassino ove era stato pronunciato il divorzio e l'obbligazione messa in discussione era sorta.
L'ex moglie proponeva ricorso per regolamento di competenza indicando in Sondrio il foro competente in quanto luogo di residenza abituale dei minori; anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione individuava in Sondrio il foro competente, in primo luogo perché coincidente con la residenza abituale dei minori ed in secondo luogo perché era il luogo ove l'obbligazione doveva essere eseguita.
La Cassazione condivide le conclusioni della donna e del Procuratore Generale.
In punto di diritto, la Corte ricorda che le controversie che hanno ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei minori, ancorché contenute in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori.
Tale orientamento è da ritenersi coerente con i precedenti della Corte, oltre ad essere saldamente ancorato sulle regole del diritto Eurounitario (Reg. CE n. 2201 del 2003), del diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo con l'art. 709 ter c.p.c. in tema di conseguenze dell'inadempimento degli obblighi relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, laddove si specifica che, qualora si richieda la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole a seguito della separazione, è competente il giudice del luogo di residenza dei minori.
Difatti, sebbene la legge n. 898 del 1970 non contenga un indicatore esplicito in tema di competenza, il principio espresso dal citato art. 709 ter c.p.c., alla luce dell'ampio quadro di fonti internazionali ed europee e in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l'oggetto delle controversie ex art. 709 ter c.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all'affidamento e mantenimento minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione ritiene di doversi discostare dall'ordinanza su cui si è fondata la declinatoria di competenza il Tribunale di Sondrio, in quanto in quella ordinanza la Cassazione non ha potuto tenere conto (perché ratione temporis non ancora applicabile) del nuovo regime giuridico derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla L. n. 219 del 2012 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, la cui finalità è stata quella di eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento sostanziale e processuale nel sistema di protezione giuridica dei minori, siano essi nati all'interno o fuori dal matrimonio, in particolare in ordine alla titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale.
Da ultimo la Corte specifica come la competenza del giudice del luogo ove risiedono i minori non può essere messo in discussione dal disposto dell'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970 che, sancendo la competenza del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, si limita ad introdurre un foro concorrente che non esclude l'applicazione di quello della residenza abituale dei minori.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio, cui rimette la causa anche per le spese del procedimento.
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