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Scatta l’obbligo della fatturazione elettronica

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Tanto tuonò che piovve, è proprio il caso di dirlo. Dopo tanti avvertimenti e annunci è stata introdotta, con l'art. 18 co. 2 e 3 del Decreto Legge n. 36/2022, - decreto P.N.R.R. - l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

A decorrere dall'1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" (minimi) di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n.  98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. n. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • le associazioni sportive e culturali, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
  • Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in "regime di vantaggio" o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

    E' anche disposta una moratoria: nel terzo trimestre dell'anno in corso è consentito l'emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 471/97.

    La scelta del Governo è conseguente alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, non aveva previsto l'esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese. Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all'emissione della e-fattura via SdI.

    Continua a restare in vigore invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS - art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 -, e per i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche -art. 9-bis del DL 135/2018 -.

    Il Governo ritiene dunque che l'estensione dell'ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare la capacità dell'Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto – IVA -, fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia; le misure adottate si innestano in un piano di "telematizzazione" del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all'evasione e, in questo senso, occorre segnalare l'anticipazione al 30 giugno 2022 - rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023 - dell'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici a norma dell'art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012.

    Meditate contribuenti, meditate.

     

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