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L'amministrazione scolastica, «una volta che il piano educativo individualizzato (P.E.I.), elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave», non può discrezionalmente rimodulare il supporto di sostegno, ove non sussistono validi motivi di contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati. In caso contrario una rimodulazione, quale ad esempio una riduzione delle ore di sostegno, costituirebbe una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, Legge n. 67/2006 (recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). E ciò in considerazione del fatto che tale comportamento dell'amministrazione scolastica porrebbe l'alunno disabile in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni (Cass. Civ. S.U. n. 25011/2014). In tali casi la competenza a decidere della questione sarebbe del giudice ordinario anziché di quello amministrativo.
Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 25101 dell'8 ottobre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale, con ricorso L. n. 67 del 2006, ex artt. 3 e 4, la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune ai danni del figlio minore. In buona sostanza, quest'ultimo, alunno della scuola di infanzia, è affetto da disturbo dello spettro autistico. Tale disturbo dà diritto al figlio del ricorrente l'assegnazione di un assistente alla comunicazione per 22 ore settimanali. È accaduto che l'amministrazione ha rimodulato la misura di sostegno, riconoscendo all'alunno l'assistenza per un massimo di 10 ore settimanali. Tale rimodulazione, a dir del ricorrente, è discriminatoria e pertanto lo stesso ha agito in giudizio. Il Comune si è costituito e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo il suo iter logico-giuridico.
La decisione della SC.
I Giudici di legittimità, innanzitutto, danno continuità all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui, una volta che il piano educativo individualizzato è definito, l'amministrazione scolastica è tenuta a garantire il supporto per il numero di ore programmato. Essa non ha alcun potere discrezionale in merito alla riduzione di tale monte ore in ragione delle risorse disponibili, e ciò sia nella scuola dell'obbligo che in quella dell'infanzia.
Ne consegue che ove l'amministrazione scolastica discrezionalmente modifichi il su indicato numero, non adeguandosi al piano di sostegno, porrà in essere una condotta discriminatoria nei confronti del disabile. In buona sostanza la riduzione delle ore di sostegno non giustificata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli studenti disabili, non garantirà all'alunno con handicap la pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e concretizzerà una discriminazione indiretta, la cui repressione spetterà al giudice ordinario.
D'altro canto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in relazione alla fase procedimentale intermedia nel corso della quale si deve pronunciare l'Ufficio scolastico, nessuna disposizione di legge ha attribuito:
A tali Uffici, tutt'al più, è attribuito un potere meramente correttivo del numero di ore definito dai G.L.O.H., ossia il potere di rimodulare detto numero ove sussistano errori materiali o sulla base del fatto che alcuni alunni non sono più iscritti in quel dato istituto scolastico. Al di fuori di queste ipotesi, il dirigente scolastico dovrà attenersi a quanto oggetto della proposta del G.L.O.H. nell'attribuzione delle ore di sostegno. «Ove il dirigente scolastico abbia attribuito le ore di sostegno in conformità alla proposta del G.L.O.H., ma in concreto tali ore non siano assegnate e quindi non se ne possa fruire, sussiste la giurisdizione del giudice civile». Tale omissione, secondo la Corte di cassazione, a prescindere dalla qualificazione che l'interessato le attribuisce, costituisce un comportamento discriminatorio con cui l'amministrazione scolastica pone in una posizione di svantaggio l'alunno disabile rispetto agli altri.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando l'eccezione del Comune.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.