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Nella recentissima sentenza, la n. 42576 depositata lo scorso 17 ottobre, la terza sezione della Corte di Cassazione si trova a confrontarsi con l'istituto del sequestro probatorio.
A seguito di sequestro operato dalla PG in conseguenza di un decreto di perquisizione (art. 252 c.p.p.) , era intervenuta la convalida del PM sul presupposto che nel decreto di perquisizione non fosse individuato l'oggetto da sottoporre a sequestro.
Ebbene, la Corte, coerentemente con il suo indirizzo più garantista in tema di sequestro conseguente a perquisizione, ritiene che nel caso di specie non si tratti di un'inconfigurabile auto - convalida da parte del pubblico ministero, ma che anzi, correttamente quest'ultimo abbia operato tale successivo adempimento.
In particolare gli ermellini hanno ricordato come l'obbligo di motivazione deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.
Tale motivazione deve essere modulata da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchè alla natura del bene che si intende sequestrare.
Qualora questa indicazione manchino e genericamente, senza alcun'altra specificazione, venga disposta la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, ciò comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., in quanto l' originaria indeterminatezza del decreto rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti).
Questa attività richiede un controllo dell'autorità giudiziaria, pena l'inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate.
In aggiunta, nel caso sottoposto all'esame della Corte la difesa riferiva come l'ordine di sequestrare l'account di posta elettronica fosse stato dato oralmente e ciò impedisse la necessità di una convalida successiva all'esecuzione del sequestro da parte de pubblico ministero.
I giudici hanno concluso nel senso di ritenere che, anche ove l'ordine fosse stato effettivamente dato oralmente, ciò comportava un vizio di motivazione intrinseco che per la sua sanatoria rendeva necessaria comunque la successiva convalida.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.