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Limiti al sequestro di personal computer

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Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione, deciso con sentenza n. 31593 depositata il 17 luglio scorso 31593, erano stati appresi diversi supporti informatici nella disponibilità degli indagati per reato di falsa testimonianza.

I difensori degli indagati - che avevano subito tale misura ablatoria a fini probatori - proponevano ricorso per Cassazione lamentando come i giudici nell'ordinanza che confermava il decreto del pubblico ministero non avessero motivato, a loro avviso, in ordine al fumus commissi delicti.

Tale doglianza viene ritenuta inammissibile dalla Corte sull'assunto che le uniche censure che possono essere mosse tramite ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di misure reali riguardano solo violazioni di legge, mentre, in questo caso, quanto voleva far valere il difensore con il proprio gravame atteneva al vizio di motivazione dell'ordinanza.

Ciò posto, la Corte riconosce, però, che l'ordinanza è carente in ordine alla motivazione dei profili di adeguatezza e proporzionalità. 

 "Costituisce espressione di un sufficientemente consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (così Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092)."

Nel caso sottopostole erano stati infatti oggetto di sequestro diversi supporti informatici tra cui telefoni cellulari, dispositivi elettronici, tablet, pc e simili.

La Corte sul punto, di rimando, ha precisato come occorra che siano seguite particolari modalità per procedere all'acquisizione del contenuto di un sistema informatico poichè esso ha un contenuto più ampio rispetto a singoli dati o documenti cercati a fini di prova: "anche un singolo computer ad uso personale non può essere equiparato ad un documento o ad un gruppo di documenti ma, e si tratta di fatto di comune conoscenza, ad un intero archivio o deposito o libreria in senso fisico, tenuto conto delle sue enormi potenzialità di archiviazione di grandi masse di dati".

Ne consegue che, al fine del rispetto del principio di proporzionalità, cui sono tenute anche le misure cautelari reali il computer debba essere sottoposto ad una perquisizione mirata al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell'intero (contenuto del) sistema informatico. In questo senso vanno lette anche le disposizioni normative introdotte dalla l. 48 del 2008, ovvero art. 247 co. 1 - bis c.p.p. e 352 co. 1 - bis c.p.p. ovvero nel senso che v'è differenza tra singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informatico/telematico è destinato a contenere.

Ciò non impedisce che per particolari esigenze probatorie si possa procedere con il sequestro esteso all'intero sistema, ma tutte queste operazioni devono passare al vaglio di adeguatezza e proporzionalità del fine della ricerca della prova, poiché "non è possibile acquisire in modo indiscriminato un intero archivio elettronico, sol perchè è facile l'accesso, l'effettuazione di copia ed il trasferimento fisico rispetto alla massa di documenti cartacei corrispondenti, pur in assenza di qualsiasi correlazione specifica con le indagini." 

 

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