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Applicazione retroattiva della nuova legittima difesa

CASS15

 Come noto, con la novella del 2019, la l. n. 36 ha modificato l'art. 55 c.p. che ora stabilisce che "Nei casi di cui all'art. 52, commi 2, 3 e 4, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

Tale disciplina si applica dunque solo alla legittima difesa domiciliare, ma ne amplia la portata scriminante.

Rispetto alla precedente disciplina, infatti, pare che il giudice non debba verificare né proporzionalità della reazione all'azione, né l'adeguatezza dell'offesa posta in essere per far fronte ad un'offesa altrui, poiché sarà sufficiente verificare che. in caso di violazione di domicilio, l'imputato abbia agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Tralasciando in questa sede i dubbi, anche di costituzionalità, che tale disposizione potrebbe porre - si pensi ad esempio al tema del bilanciamento tra beni giuridici tutelati e tra mezzi utilizzati per la difesa legittima –, quel che la Corte afferma con la sentenza in commento, n. 28782 depositata il 2 luglio 2019, è la sua possibile applicazione retroattiva.

La disciplina di tale causa di non punibilità nella nuova versione infatti è sicuramente più favorevole rispetto alla precedente disciplina di eccesso colposo, pertanto, deve trovare applicazione anche in caso di fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, per il principio del favor rei.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte una lite vicinale era degenerata in un alterco anche fisico all'esito del quale uno dei due contendenti aveva riportato delle lesioni. 

 L'imputato invocava l'applicazione della legittima difesa a suo favore, esclusa dai giudici di merito, i quali, invece, aveva ritenuto che fosse semmai incorso in un eccesso colposo.

La Corte, dopo aver tracciato la differenza tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario (il primo soggetto alla disciplina dell'eccesso colposo, mentre il secondo pienamente punibile), ritiene di cassare la sentenza per un nuovo esame delle regole esperienziali alla luce delle quali valutare l'eventuale eccesso nella reazione difensiva, ponendo lei stessa il tema della applicazione al caso di specie della nuova fattispecie della legittima difesa, poiché i fatti erano avvenuti nel giardino di una privata abitazione.

Non resta che vedere i prossimi sviluppi della vicenda, a seguito della nuova decisione in appello. 

 

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