Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il razzismo nella Giurisprudenza, quando l'uomo delle caverne ha la pelle bianca

Il razzismo nella Giurisprudenza, quando l'uomo delle caverne ha la pelle bianca

 E' di stretta attualità il dibattito sul razzismo: quella sciocca convinzione secondo la quale la specie umana è suddivisa in razze biologicamente distinte e caratterizzate da differenti tratti somatici e diverse capacità intellettive, con la conseguente malsana idea che sia possibile determinare una gerarchia di valori secondo la quale una particolare razza può essere definita "superiore" o "inferiore" a un'altra. Manco a dirlo, chi propugna questa teoria ritiene che la razza superiore sia la sua, mai quella degli altri! Spesso (e a volte in malafede) si confonde tale deprecabile, idiota e riprovevole atteggiamento con il tentativo di arginare o comunque regolamentare l'ingresso incontrollato nello Stato di persone che provengono da fuori e che poi, alla faccia dei tolleranti per partito preso, vengono sfruttati, per utilizzare manodopera a bassissimo prezzo con comportamenti neoschiavistici che a volte sconfinano nell'odiosissimo sfruttamento sessuale. Si tratta dunque di due fenomeni diversi e non sovrapponibili. Peraltro ritengono gli antropologi che il timore preconcetto verso il diverso (sia per colore della pelle che per lingua) e finanche per lo sconosciuto sia una paura ancestrale, quando l'uomo delle caverne poteva fidarsi solo di "quelli come lui", che già conosceva e non da chi era (e soprattutto appariva) non appartenente a quella cerchia. Ma stiamo parlando dell'uomo delle caverne...Purtroppo la tendenza razzistica, sebbene enormemente scemata negli ultimi anni, ha da sempre accompagnato l'uomo e forse ci si dimentica che sino a un quarto di secolo addietro in Sudafrica era regolamentata per legge!

  Il nostro legislatore - forse memore delle odiose leggi razziali del secolo scorso - ha ritenuto che nel campo dei reati di offesa la categoria di quelli "razziali" fosse particolarmente odiosa, al punto di introdurre nel 1993 un'apposita aggravante e di rendere procedibili d'ufficio fattispecie che invece nella forma semplice sono sottoposti alla condizione di procedibilità della querela. Le sentenze che si sono occupate di offese a sfondo razziale non sono per la verità tantissime, posizionandosi intorno al 3% di tutte le ingiurie, diffamazioni, oltraggi, ecc. I giudici sono sovente molto rigidi nel condannare tali tipi di insulto, applicando l'aggravante razziale di cui al D.L. n. 122 del 1993, art. 3, comma 1, conv. in L. n. 205 del 1993, che peraltro sottrae la competenza al giudice di pace, demandandola al tribunale. La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza (Cass. 38591/08). Senza addentrarci nelle singole parole (che saranno esaminate nella seconda parte) va subito rilevato come gli insulti più frequenti sino riferibili alla popolazione del nord Africa: marocchino, arabo, negro, africano e libico. Tali termini, da soli, rappresentano quasi la metà di tutti gli insulti su base etnica. Il perché essi siano prevalentemente riferiti ai cittadini del Maghreb si spiega non soltanto col fatto che l'immigrazione ebbe inizio – in tempi recenti – proprio con questa popolazione, ma anche perché, nell'immaginario collettivo, chi proviene dall'Africa è semplicemente un…marocchino.

Non a caso è questo il termine maggiormente presente fra tutte le offese di questo genere. Incredibilmente ancora più della parola "negro", termine che ha in sé un connotato negativo, sebbene riferito solo al colore della pelle. V'è pure da dire che regna una certa confusione tra i termini razzista e xenofobo (dal greco col significato di "paura degli stranieri): il primo infatti andrebbe riferito esclusivamente a chi ha avversione per una persona che presenta lineamenti somatici diversi da noi, mentre il secondo comprende in genere chi si atteggia in maniera ostile verso tutte le persone straniere. Ma quel che la giurisprudenza ci insegna è che non bisogna mai avere riguardo al termine in sé, ma piuttosto al significato che intende darvi chi lo pronuncia. Significativo (e per certi aspetti curioso) l'insegnamento della corte di appello di Roma, la quale ha valutato la portata offensiva di un articolo che aveva paragonato un pubblico ministero a Juan de Torquemada. Eppure se si cerca in un qualsiasi motore di ricerca questo personaggio, ne viene fuori la figura di un frate francescano missionario senza pecca (peraltro autore di una monumentale storia degli indigeni). Ma non finisce qui: si trova anche un altro soggetto con questo nome, un cardinale spagnolo vissuto intorno al 1400 che non fece nulla di male. E allora perché la condanna? Perché era evidente che l'ignorante imputato intendeva riferirsi ad un altro Torquemada, il terribile Tomàs, diventato il simbolo dei torturatori (App. Roma 27.09.11). Parimente sentenze di condanna sono state pronunciate per l'uso di termini apparentemente innocui, come arabo, extracomunitario, africano, cinese, croato, libico, mongolo e persino moscovita. Ma di questo ne parleremo nella seconda parte.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Forfettari: assalto alla diligenza
13 aprile 1901, nasce Jacques Lacan: inconscio e r...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito