Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Opera in legno con funzione ornamentale: quando è un pergolato?

Imagoeconomica_1296001

Con la sentenza n. 8090 dello scorso 7 marzo, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha chiarito in quali casi un'opera può definirsi alla stregua di un pergolato non soggetto ad alcun titolo edilizio.

La Corte ha, difatti, specificato che "un'opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di una donna, accusata del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato un manufatto in legno in assenza di permesso di costruire.

In particolare, il manufatto era composto da quattro pilastri in legno (delle dimensioni di cm. 16×16 l'uno) disposti a maglia rettangolare, sui quali era stato installato un graticcio di travi; i pilastri erano alti mt. 2,15 da un lato e mt. 2,50 dall'altro; l'opera era bullonata a terra. 

 Disposto il sequestro probatorio del manufatto, il Tribunale di Crotone - accogliendo il ricorso della donna – con ordinanza annullava il decreto con cui era stato disposto il sequestro probatorio.

Il giudice escludeva la rilevanza penale del fatto sul presupposto che l'opera asseritamente abusiva, sostanziandosi in un pergolato in legno, non fissato al suolo in via inamovibile, rientrava nella categoria dell'edilizia libera per la quale non era necessario il rilascio del permesso di costruire, essendo sufficiente una semplice SCIA.

Ricorrendo in Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone deduceva violazione degli artt. 6, lett. e), e 44 d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che la amovibilità non escludeva di per sé la necessità del permesso di costruire.

I difensori dell'imputata, invece, sostenevano che il pergolato, per la sua funzione ornamentale ("arredo da giardino"), fosse un'opera che non necessitava di alcun titolo edilizio.

La Cassazione non condivide la difesa della controricorrente.

La Corte ricorda che il legislatore (cfr. D.M. 02/03/2018), nell'individuare gli interventi edilizi liberamente eseguibili senza permesso di costruire, ha descritto i pergolati come «strutture di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo».

 Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che un'opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il Tribunale non abbia accertato se il manufatto potesse qualificarsi come pergolato ai sensi della richiamata interpretazione giurisprudenziale, sicché – in assenza di una precisa descrizione dell'opera – non si poteva procedere ad alcuna qualificazione dell'intervento edilizio e del relativo regime urbanistico.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso del PG, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p..

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Lei era Shireen
Non è vizio non emendabile il deposito tardivo del...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito