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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12640 depositata lo scorso 22 aprile 2020, ha affermato un innovativo principio di diritto in materia di confisca in caso di lottizzazione abusiva.
La Corte di Appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione per il reato di lottizzazione (configurata come mista per la compresenza di attività materiali e negoziali), ma ciononostante aveva confermato la confisca delle aree abusivamente lottizzate e degli immobili ricadenti sulle stesse, avendo accertato la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Si premette anche che sotto tale profilo la sentenza non è stata oggetto di censura.
La questione che ha prospettato il ricorrente riguarda invece l'illegittimità della confisca in presenza dell'integrale ripristino della situazione antecedente all'intervento lottizzatorio abusivo.
I giudici di legittimità hanno ricordato che la giurisprudenza nazionale ha da sempre escluso la possibilità di una sanatoria produttiva di effetti estintivi rispetto al reato di lottizzazione non essendo prevista dalla legge.
Tale principio, però, secondo la Corte, deve essere rivisto alla luce della più recente giurisprudenza internazionale.
La Corte EDU (con la sentenza 28 giugno 2018 della Corte EDU - Grande camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia) ha infatti affermato che l'applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista dalla legge italiana è in contrasto con il principio di proporzionalità, perchè non consente al giudice di valutare se vi siano strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione.
Viceversa, dunque, un rapporto di proporzione deve esistere e va accertato da parte del giudice di merito nei fatti e nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sulla base di dati materiali oggettivi.
In quest'ottica il giudice - per applicare la confisca - è quindi chiamato a verificare che non vi sia la possibilità di perseguire il medesimo fine attraverso l'adozione di misure alternative che incidano meno pesantemente sul diritto di proprietà anche in caso di lottizzazione abusiva.
In conclusione, anche in caso di lottizzazione abusiva è possibile che il giudice ritenga superflua la confisca, ma solo nel caso in cui si sia realizzata una effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio e non ci si trovi di fronte a definitive trasformazioni dello stato dei luoghi.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.