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Coronavirus: che succede agi alunni italiani rientrati anticipatamente dalle scuole estere?

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Un altro problema che, con la dichiarazione di pandemia emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è dovuto affrontare è quello del rientro anticipato degli studenti italiani che frequentavano istituti scolastici all'estero. Per consentire a detti alunni l'inserimento nelle scuole di appartenenza e il completamento del programma terminato anticipatamente all'estero, il Miur con nota n. 493 del 14 aprile 2020 ha dettato delle indicazioni per i Consigli di classe.

Vediamo di cosa si tratta.

Analisi e verifiche del Consiglio di classe

Innanzitutto, si deve far rilevare che ciascuno studente che intende partecipare ai programmi di mobilità deve aderire, prima della partenza, al "Piano di apprendimento" e al "Contratto formativo", sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Orbene, lo studente, rientrato anticipatamente in Italia a causa dell'emergenza Covid 19, ha diritto a recuperare e rafforzare le sue conoscenze presso le istituzioni scolastiche italiane di appartenenza.

Un ruolo fondamentale, in tali circostanze, è svolto dal Consiglio di classe che, per consentire l'inserimento di tali alunni deve: 

  • «analizzare la documentazione rilasciata dalla scuola straniera;
  • verificare le competenze acquisite rispetto a quelle attese e definite nel "Contratto formativo" concordato prima della partenza;
  • riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero valorizzandone i punti di forza;
  • definire un "piano di apprendimento individualizzato" che accompagni e faciliti il rientro nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra il Dirigente scolastico, la famiglia e lo studente».

L'operatività del piano di apprendimento individualizzato

Per rendere operativo il piano di apprendimento individualizzato, occorre distinguere tre ipotesi, ossia:

  • nel caso in cui la scuola straniera abbia interrotto le attività didattiche a causa della pandemia, l'alunno, una volta rientrato, deve i) essere inserito nella classe di appartenenza, ii) frequentare le lezioni in didattica a distanza, iii) svolgere le attività concordate nel piano di apprendimento individualizzato;
  • ove la scuola straniera stia proseguendo le attività con la didattica a distanza sino alla conclusione dell'anno scolastico, se lo studente decide di frequentare le lezioni a distanza della scuola straniera, la scuola italiana deve sottoscrivere con la scuola straniera un accordo sulle modalità di conclusione e valutazione dell'esperienza;
  •  se «la scuola straniera di provenienza ha dichiarato concluso l'anno scolastico e ha rilasciato una valutazione finale, il Consiglio di classe analizzerà la documentazione e valuterà gli elementi per definire le eventuali modalità di recupero degli apprendimenti curricolari, attraverso lo strumento del piano di apprendimento individualizzato, che può anche prevedere la partecipazione alle attività di didattica a distanza attualmente in corso».

Il piano di apprendimento in questione:

  • deve focalizzarsi sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo e per tal verso è necessaria un'analisi attenta della documentazione rilasciata dalla scuola estera;
  • non deve puntare sull'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. «Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero»;
  • non può tradursi in un mero adempimento amministrativo (o burocratico);
  • deve configurarsi come strumento didattico e pedagogico, indirizzato al recupero e rafforzamento degli apprendimenti, indispensabili al prosieguo proficuo del percorso scolastico di ogni singolo alunno.  

 

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