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Rito del lavoro. Quando il ricorso introduttivo per l'adeguamento della retribuzione è nullo?

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Con ordinanza n.17692/2022 del 31/05/2022 la Corte di Cassazione sez. lavoro, ha esaminato la questione se nel rito del lavoro possa essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni i fatto e di diritto su cui la domanda stessa si fonda, allorquando venga presentata una domanda di adeguamento della retribuzione fondata su una diversa qualifica e su contratto collettivo di un diverso settore. (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il Tribunale accogliendo il ricorso del lavoratore ha condannato la società al pagamento in suo favore della somma a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2004 - luglio 2006.

La società ha proposto appello deducendo:

  1. la nullità del ricorso introduttivo del giudizio perché il lavoratore non avrebbe richiesto una revisione delle retribuzioni sulla base del CCNL portieri e custodi già di fatto applicato al rapporto, ma l'applicazione di un diverso CCNL e di una diversa qualifica;
  2. l'omesso esame della prova orale e l'omessa valutazione delle risultanza della CTU.

La Corte d'Appello ha respinto il gravame ritenendo

  • che non sussistesse la nullità del ricorso introduttivo integrato con gli allegati conteggi riferiti al CCNL dipendenti istituti di vigilanza privata, con indicazione di mansioni svolte ed orario e
  • che il CTU, su incarico del Tribunale, avesse correttamente applicato il CCNL custodi e portieri come parametro per la determinazione della giusta retribuzione.

Conseguentemente la società ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite

I giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno rilevato che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto su cui la domanda stessa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (ex multis Cass. 19009/2018).

Tra l'altro la sezione lavoro ha specificato che, ai fini della configurabilità della nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, "non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto" (Cass. n.6610/2017; Cass. n.14134/1999; Cass. n.820/2007; Cass. n.3126/2011).

Orbene, nel caso di specie è stata presentata una domanda di adeguamento della retribuzione fondata su una diversa qualifica e su contratto collettivo di un diverso settore. A questo proposito la Corte ha affermato che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost., la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva opera quale parametro di raffronto, con la conseguenza che il fatto che una domanda di adeguamento della retribuzione fondata su una diversa qualifica e su contratto collettivo di un diverso settore sia stata di fatto respinta non significa che la minor somma riconosciuta a titolo di calcolo delle somme dovute in base alla contrattazione collettiva applicata al rapporto sulla base delle prove raccolte sia, perciò stesso, nulla. 

 Infatti a parere della Corte, tale circostanza si configura come "una domanda minore contenuta in domanda maggiore ed accolta in misura parziale, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa della controparte (e pertanto alcuna nullità), una volta che nel ricorso introduttivo del giudizio siano state indicate le attività lavorative in concreto svolte e le retribuzioni ricevute ed assunte come insufficienti, e che l'istruttoria svolta nel merito abbia accertato, in fatto e contabilmente, la sussistenza di crediti in favore del lavoratore per non essere stato correttamente ed integralmente retribuito nella misura dovuta in relazione a dette concrete attività di lavoro".

In relazione alla valutazione delle prove, la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello, nel confermare integralmente la statuizione del Tribunale, ha dato atto che i quesiti posti al CTU dal primo giudice fossero da ritenersi in linea con le risultanze delle prove orali e documentali acquisite, in relazione al periodo lavorato, all'orario di lavoro, ai turni, alle retribuzioni percepite ed alle differenze retributive come calcolate applicando il CCNL portieri e custodi privati come parametro retributivo. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità in grado di legittimità dei motivi di impugnazione che richiedono una nuova valutazione di merito delle prove, atteso che il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

In base ai principi su richiamati la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. 

 

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