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Licenziamento per superamento del periodo di comporto, SC: “L’invio del certificato di malattia sospende il periodo di ferie”

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Con l'ordinanza n. 1373 dello scorso 20 gennaio, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha escluso la nullità di un licenziamento intimato per il superamento del periodo di comporto.

La Corte, dopo aver precisato che il lavoratore assente per malattia può domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, l'invio del certificato medico durante il periodo di ferie era idoneo a mutare il titolo dell'assenza del lavoratore da ferie a malattia.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, ad un lavoratore veniva irrogato licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 175 CCNL Terziario.

Nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 attivato su ricorso proposto dal lavoratore per l'annullamento del licenziamento, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere escludeva la natura ritorsiva del recesso, posto a base della domanda del lavoratore di reintegrazione e risarcimento dei danni.

La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli. 

In particolare, la Corte Territoriale accertava la revoca da parte del lavoratore dell'istanza di ferie (prima del superamento del periodo di comporto) per effetto del successivo invio di certificato medico (che determinava il superamento del periodo di comporto); il lavoratore, senza fornire chiarimenti se volesse proseguire le ferie, rimaneva per molti mesi assente per prolungata malattia e poi per aspettativa.

Ne derivava che il periodo di comporto risultava superato, sicché il licenziamento intimato non poteva considerarsi – come prospettato dal lavoratore – nullo con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro.

Ricorrendo in Cassazione, il lavoratore eccepiva violazione e falsa applicazione degli articoli 2110, secondo comma, c.c. e dell'art. 1418 c.c., nonché delle leggi n. 300/70 e 604/1966, evidenziando come l'atto di recesso, intimato per superamento del periodo di comporto, era nullo e non illegittimo (in quanto intimato prima della scadenza del periodo di comporto), con conseguente diritto all'invocata tutela reale piena.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal ricorrente. 

La Corte ricorda che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta di ferie, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza gravata abbia fatto coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto la Corte territoriale ha valutato il complessivo comportamento delle parti secondo la sequenza temporale istanza di ferie - revoca dell'istanza di ferie, avendo il datore di lavoro considerato l'invio del certificato medico quale revoca dell'istanza di ferie.

La Cassazione rileva, quindi, come le doglianze avanzate dal lavoratore sulle conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza di questo non sono pertinenti nel caso di specie, perché, stante il mutamento del titolo da ferie a malattia (per effetto della revoca dell'istanza di ferie, non tempestivamente chiarita dal lavoratore), e in assenza di un nuovo mutamento del titolo in senso contrario (da malattia a ferie), il periodo di comporto era stato in effetti superato.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio. 

 

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