Il professionista che ha collaborato ad un accordo di ristrutturazione del credito ha pieno diritto di essere garantito, analogamente a quanto accade nella procedura del concordato preventivo.
Lo ha messo nero su bianco la Corte di cassazione con una sentenza - la n. 1896 della Prima sezione civile depositata il 25 gennaio 2018 - che rappresenta la prima in materia e con la quale i supremi giudici di legittimità hanno accolto il ricorso spiegato da due avvocati che chiedevano riconoscersi il diritto alla prededuzione del proprio credito, è andato proprio in relazione alla prestazione da essi posta in essere riguardo un accordo di ristrutturazione.
Il tribunale di Verona, aditodai due professionisti ai sensi dell´art. 98 legge fall., aveva respinto l´opposizione rilevando che per la predisposizione dell´accordo di ristrutturazione il credito dei professionisti era stato
ammesso in via privilegiata, e non, come invece richiesto, in
prededuzione. Osservando che la fattispecie ex art. 182-bis
legge fall. era estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina
delle procedure concorsuali e che l´accordo di ristrutturazione, pur
omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei
creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco
tempo dall´omologa.
Portata la questione all´esame della Suprema Corte di cassazione, questa ha innanzitutto premesso che essa - relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra l´art.
111 legge fall. e l´istituto dell´accordo di ristrutturazione -non aveva precedenti nella giurisprudenza della Corte. Dopo di che, osservando che la tesi dai ricorrenti sostenuta nel secondo e nel terzo motivo era fondata.
"Per quanto suscettibile di venir in considerazione come
ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le
soluzioni concordatarie della crisi dell´impresa, e per quanto oggetto
di annosi dibattiti dottrinali" - ha osservato la Corte - "l´accordo di ristrutturazione di cui all´art.
182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato
desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato
dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall´altro, suppone realizzate (...) forme di controllo e
pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti
con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali".
Il fatto che la prededuzione sia stata esclusa in base alla successiva dichiarazione di fallimento, non è dirimente - hanno affermato i giudici di legittimità - in quanto la Corte ha già affermato, sebbene in relazione al concordato preventivo, che il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, "rientra
de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, a norma dell´art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in
prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale
collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la
prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15)".
E ciò tanto più quanto più si consideri che l´ammissione al concordato è in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla "presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacché la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d´impresa, ha introdotto un´eccezione al principio della par condicio".
(v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).
da qui la Cassazione della sentenza previo accoglimento del ricorso e la dichiarazione di questo, importante, principio.
Avv. Pietro Gurrieri