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Errata indicazione della data udienza in citazione: non è causa di nullità assoluta dell'atto

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1931 del 17 gennaio 2018 hannoaffermato che il decreto di citazione a giudizio recante una data errata e superata rispetto alla notifica dell´atto, deve considerarsi un errore grossolano e facilmente riconoscibile dal destinatario dell´atto e quindi non potrà essere invocata la nullità dello stesso.

Era accaduto che all´imputato era stato notificato il decreto di citazione a giudizio con l´indicazione di una data di fissazione dell´udienza già superata rispetto a quella dell´avvenuta notifica. La difesa aveva eccepito la nullità del decreto ma i giudici della Corte di Appello avevano rigettato l´eccezione condannando l´imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 481 c.p.
La sentenza della Corte territoriale veniva impugnata dalla difesa dell´imputato avanti la Corte di Cassazione che denunziava la violazione degli artt. 601, commi 3 e 6, 429, comma 1 lett. f, 178, comma 1, e 179 comma 1, cod. proc. pen., perché nel decreto di citazione in appello era stata indicata una data sbagliata ( e cioè il 31 gennaio 2016 ), anziché quella corretta del 31 gennaio 2017 allorquando si celebrò il giudizio di appello al quale, dunque, non aveva potuto partecipare con insuperabile violazione del diritto di difesa.
I giudici della Quinta Sezione Penale hanno affermato che l´erronea indicazione della data dell´udienza nel decreto di citazione a giudizio notificato all´imputato determina una nullità di ordine generale, in quanto pregiudicano allo stesso di poter partecipare all´udienza (Sez. 1, Sentenza n. 37046 del 30/09/2010 Ud. (dep. 18/10/2010) Rv. 248575) . Tuttavia tale circostanza non rappresenta causa di nullità assoluta del decreto che quando l´errore sulla indicazione della data sia macroscopico, agevolmente riconoscibile e non idoneo a far nascere equivoco sull´identificazione della data effettivamente fissata per la comparizione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 47169 del 06/12/2005 Ud. (dep. 23/12/2005 ) Rv. 232930.
Alla luce di quanto sopra detto i giudici di legittimità poichè nel caso di specie l´errore aveva per oggetto solo l´indicazione dell´anno essendo stato indicato l´anno precedente essendo coincidenti e quindi esatti il giorno ed il mese, hanno ritenuto di dichiarare infondato il ricorso che è stato quindi rigettato .
Si allega testo sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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