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Risarcimento dei danni al condòmino aggredito fisicamente nel corso di una riunione condominiale

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Riferimenti normativi: Artt. 582, 585, 576 n.1 c.p.

Focus: Nelle assemblee condominiali vecchi rancori tra condòmini possono degenerare improvvisamente in aggressioni fisiche tra gli stessi con ripercussioni sullo stato di salute del condòmino vittima dell'aggressione. Quest'ultimo può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1198/22.

Il caso: L'attrice, in occasione di un'assemblea condominiale, veniva colpita al volto da un condòmino dello stesso stabile con un pugno che le procurava un trauma facciale con frattura delle ossa nasali. Pertanto, addebitando al convenuto l'esclusiva responsabilità dell'aggressione e delle lesioni procuratele, chiedeva in Tribunale la condanna dell'aggressore al risarcimento dei danni subiti dalla stessa quantificati in Euro 34.711,02. La ricorrente, a sostegno della propria richiesta produceva quale documentazione la decisione del Tribunale penale. 

Il giudice penale aveva ritenuto responsabile l'aggressore del reato di cui agli artt. 582, 585, 576 n.1 c.p. per aver cagionato all'attrice le lesioni, consistite in un trauma al volto giudicate guaribili in giorni 25, e, pertanto, lo aveva condannato alla pena di sette mesi di reclusione e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. La responsabilità dell'aggressore era stata ulteriormente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza passata in giudicato perché non impugnata dal condannato.Dall'istruttoria svolta in sede penale e dalla C.T.U. espletata dal medico legale nel giudizio civile risultava accertato che il resistente fosse responsabile dell'aggressione fisica ai danni della ricorrente in quanto era emerso che il convenuto aveva colpito con violenza, imprevedibilmente e ingiustificatamente, il viso della ricorrente nel corso dell'assemblea condominiale provocandole la frattura delle ossa nasali, e, per effetto di ciò, quest'ultima aveva vissuto uno stato d'ansia prolungata, stabilizzata in modo residuale, e sicuramente un'intensa sofferenza soggettiva che l'aveva portata a modificare le proprie abitudini di vita.

Il giudice, pertanto, ha accolto la domanda della condòmina aggredita riconoscendo il risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di quell'aggressione. Circa il quantum debeatur del danno il giudice ha tenuto conto delle conclusioni peritali del C.T.U., cioè dell'inabilità temporanea parziale della ricorrente e della sussistenza di postumi permanenti conseguenti all'evento lesivo che avevano provocato una ridotta efficienza psicofisica della persona nella misura del 5%. Altresì, ha ritenuto equo procedere alla personalizzazione del danno biologico subito dalla condòmina tenendo conto dell'età della stessa all'epoca dei fatti, dell'intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto alla durata dell'inabilità temporanea e tenendo conto anche delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente. In conclusione, ha condannato il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di 19.273,00 euro. Inoltre, il convenuto è stato condannato al pagamento degli interessi compensativi dell'1% della somma suddetta, da calcolarsi dalla data del fatto, nonché degli interessi legali maturati dalla data della sentenza. Infine, sono state poste a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio. 

 

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