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Con la sentenza n. 2244/2022, la sezione III del Tar Campania, sede di Salerno, ha dichiarato l'illegittimità di un provvedimento con cui si intimava la demolizione di modeste opere consistenti in ricoveri per animale da cortile, realizzate in assenza di un titolo edilizio.
Il Collegio ha ricordato come, nel caso di installazione di opere consistenti in ricoveri per animale da cortile, i provvedimenti sanzionatori devono risultare assistiti da una congrua istruttoria in ordine all'effettiva consistenza delle opere segnalate, alla loro riconducibilità alle diverse categorie di interventi previsti dal T.U. edilizia ed al conseguente regime sanzionatorio di tipo ripristinatorio applicato nella fattispecie, al fine di verificare se le predette opere siano effettivamente modeste e funzionali esclusivamente al fine di fornire ricovero a tale tipologia di animali.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un Comune ordinava, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001, la demolizione delle opere abusivamente realizzate senza titoli idonei, consistenti nella installazione di conigliere costituite da pali in legno infissi al terreno, tavolato e copertura di lamiere e di zinco e nella costruzione di un gallinaio costituito da massetto in cemento armato e da struttura portante mista in legno e laterizi.
Ricorrendo al Tar, i proprietari del fondo dove erano state realizzate le opere censuravano il prefato provvedimento sostenendo come lo stesso – oltre ad essere viziato per eccesso di potere, irragionevolezza, perplessità, sviamento, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà con altri atti – avesse violato la normativa di legge, nella specie facendo falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, del D.P.R. n. 380/2001, del D. Lgs. n. 42/2004 e della legge regionale della Campania n. 19/2001.
Il Tar condivide la posizione dei ricorrenti.
Il Collegio Amministrativo evidenzia come il contestato provvedimento adottato dal Comune non risulti assistito da una congrua istruttoria in ordine all'effettiva consistenza delle opere segnalate, alla loro riconducibilità alle diverse categorie di interventi previsti dal T.U. edilizia ed al conseguente regime sanzionatorio di tipo ripristinatorio applicato nella fattispecie.
In particolare, in punto di fatto, il Tar rileva come i manufatti realizzati costituiscono delle mere gabbie per conigli e polli, che per la loro destinazione, le modeste dimensioni e per i materiali utilizzati non risultano neanch'essi sanzionabili con la demolizione.
Con specifico riferimento alla realizzazione del porcile/gallinaio, la sentenza in commento evidenzia come nel provvedimento impugnato sia mancato ogni approfondimento istruttorio sia in ordine alle sue caratteristiche costruttive, al fine di accertare se il manufatto fosse stato effettivamente realizzato in epoca antecedente al 1967, come asserito dai ricorrenti.
In particolare, il ricorrente aveva posto in evidenza come il porcile, con una altezza media di soli 1.35 metri, fosse di costruzione risalente nel tempo, come desumibile, oltre che dallo stato di conservazione dei vetusti materiali utilizzati, dai rilievi fotografici prodotti e dalla dichiarazione testimoniale giurata resa in un giudizio civile ove era stata proposta domanda riconvenzionale di usucapione del fondo: il Tar evidenzia come tali elementi fossero da ritenersi indiziari ed avrebbero dovuto essere adeguatamente verificati dall'Ente locale alla luce della documentazione esistente agli atti dell'Ufficio, onde accertare se il manufatto fosse stato effettivamente realizzato in epoca antecedente al 1967.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.
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