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Responsabilità del datore di lavoro

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La Sezione Feriale della Corte di Cassazione con la sentenza in commento, la n. 23947 depositata lo scorso 14 agosto ha precisato quando debba escludersi la responsabilità in capo al datore di lavoro per infortuni occorsi ai suoi dipendenti.

La Corte infatti ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro ritenendo non solo che le censure mosse alla sentenza impugnata concernessero profili in fatto sollecitando un nuovo esame nel merito della questione, ma ha precisato altresì perchè nel merito le cesure del ricorrente non cogliessero nel segno. 

I giudici del merito infatti avevano dato corretta applicazione ai principi di diritto vigenti in materia.

In particolare si può affermare che ormai la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il datore di lavoro "è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull'uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti, e risponde pertanto dell'infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti". 

 Da ciò ne deriva che solo un comportamento abnorme o eccentrico del lavoratore, che esuli dalle mansioni allo stesso assegnate, può escludere la responsabilità colposa in capo al datore di lavoro.

Perché un comportamento possa ritenersi abnorme, esso deve non essere suscettibile di controllo da parte delle persone preposte alla applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero essere "assolutamente imprevedibile" in quanto estraneo al processo introduttivo e alle mansioni attribuite al lavoratore. 

 

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