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Indennizzo INAIL, SC: “Non copre l’inabilità temporanea e i danni complementari”

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Con la pronuncia n. 20392 dello scorso 1 agosto 2018, in relazione alla indennità erogata dall'Inail nel caso di infortunio sul lavoro, la Cassazione ha precisato che "l'indennizzo erogato dall'INAILnon copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma … il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente", specificando inoltre che "le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio da un incidente sul lavoro occorso ad una lavoratrice, la quale subiva dei danni all'occhio a seguito dello scoppio di una lampada a stelo posizionata sulla macchine lineare che utilizzava sul luogo di lavoro.

L'Inail, riconoscendo una invalidità permanente del 7%, corrispondeva un indennizzo di € 35.080,85 a titolo di danno biologico.

La C.T.U. medico legale espletata nel corso del giudizio di merito aveva evidenziato che alla lavoratrice residuavano postumi tali da comportarle una invalidità permanente del 6% con conseguente danno quantificato, alla luce delle tabelle del Tribunale di Venezia, in euro 10.045,20; in relazione all'invalidità temporanea, il C.T.U. riteneva che alla lavoratrice spettassero 9.750,00 € per invalidità temporanea ed € 1.979,52 per danno morale, oltre interessi legali.

La Corte di Appello di Venezia accertava l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro nella determinazione dell'infortunio sul lavoro e, per l'effetto, lo condannava al pagamento, in favore della propria dipendente, della somma di Euro 1.979,52 a titolo di danno morale ed al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma di Euro 29.080,85. 

 Gli importi stabiliti dalla Corte d'Appello in favore dell'Inail, quindi, risultavano essere inferiori rispetto all'indennizzo che l'Istituto aveva già corrisposto all'infortunata e per il quale aveva esercitato rivalsa avverso il datore di lavoro; inoltre, all'infortunata veniva riconosciuto il solo danno morale.

Ricorrendo in Cassazione, la lavoratrice evidenziava come l'importo erogato dall'INAIL, pari ad Euro 35.080,85, non doveva essere tutto riferito al danno biologico, in quanto lo stesso ricomprendeva anche le altre somme erogate nel corso del tempo a titolo di indennità giornaliera temporanea; censurava, inoltre la sentenza impugnata per non aver individuato in maniera esatta le singole voci di danno dell'indennizzo dell'INAIL, omettendo completamente di considerare il danno non patrimoniale e la personalizzazione del medesimo.

La Cassazione condivide le difese formulate dalla ricorrente e coglie l'occasione per precisare quali sono le modalità di calcolo del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente dovuto al lavoratore infortunatasi qualora allo stesso sia stato già erogato l'indennizzo in capitale.

I Supremi Giudici richiamano la propria giurisprudenza (Cassazione. n. 4972/2018) chiarendo che l'indennizzo erogato dall'INAIL non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che l'indennizzo in capitale risarcisce il solo danno biologico relativo all'inabilità permanente.

 Con specifico riferimento alla doglianza sollevata per il mancato risarcimento del danno non patrimoniale, gli Ermellini ricordano che l'esonero di cui all'art. 10 del D.P.R. 1124/1965 – articolo stabilisce che l'assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro – opera all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi.

Ne deriva che l'esonero è inapplicabile per le responsabilità datoriali concernenti danni non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria: in tali situazioni, sebbene il danno abbia origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile ( ex multiis, Corte Cost. n. 405 del 1999 Cass. n. 10834 del 2010).

La giurisprudenza (Cass. n. 9166 del 2017), infatti, ha ben evidenziato le differenze qualitative e quantitative tra il diritto all'integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore ed il diritto alle prestazioni assicurative dipendenti dal medesimo infortunio, sicché le somme eventualmente versate dall'INAIL a titolo di indennizzo non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato.

Ne discende che è compito del giudice valutare, anche d'ufficio, l'esistenza dei danni complementari richiesti dal lavoratore infortunato i quali, non essendo riconducibili alla copertura assicurativa Inail, vanno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, con le indispensabili personalizzazioni: dall'importo civilistico così determinato andranno detratte le somme indennizzabili dall'Inail.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rileva come la sentenza impugnata, limitandosi a sottrarre dal complesso delle voci di danno riferite al danno biologico, comprensivo di quello temporaneo, l'intero importo erogato dall'INAIL, ed escludendo solo l'importo imputato al danno morale, ha disatteso i citati principi; ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello che dovrà attenersi ai principi espressi.

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