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Gestire casi e focolai Covid 19 a scuola: pubblicate le indicazioni operative

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Lo scorso 21 agosto sono state pubblicate «le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia». Alla redazione di tali indicazioni ha partecipato il Ministero dell'Istruzione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, l'INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna.
Innanzitutto, in tali indicazioni, si legge che occorrerà procedere:
  • «con l'identificazione dei referenti scolastici per Covid 9 adeguatamente formati sulle procedure da seguire;
  • con l'identificazione dei referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente;
  • alla tenuta di un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.). E ciò al fine di facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP e della ASL competente territorialmente»;
  • con la collaborazione dei genitori che dovranno inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
  • alla stesura in collaborazione con il DdP di un protocollo nel rispetto della privacy;
  • con un'adeguata comunicazione e informazione al personale scolastico, agli alunni e ai genitori circa le procedure da seguire in caso di presenza di soggetti che dovessero presentare sintomatologia compatibile con il Covid 19;
  • con l'individuazione di un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid 19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione).
Procedure operative nel caso in cui un alunno presenti sintomi compatibili con il Covid 19
Nel caso in cui l'alunno abbia una temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o uno dei sintomi compatibili con il Covid 19, in ambito scolastico, l'operatore scolastico dovrà avvisare il referente scolastico Covid 19 all'uopo identificato. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà provvedere ad avvisare i genitori o il tutore legale e ospitare l'alunno nella stanza dedicata o comunque in un'area di isolamento. Il minore non sarà mai lasciato solo, ma accompagnato da un adulto che:
  • non dovrà presentare fattori di rischio per una forma severa di Covid 19;
  • dovrà indossare la mascherina chirurgica.
L'obbligo di indossare la mascherina scatterà anche per gli alunni di età superiore ad anni sei. In assenza di mascherina, andrà fatta rispettare «l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso».
Una volta che l'alunno sarà tornato casa, occorrerà procedere all'igienizzazione delle superfici della stanza o dell'area di isolamento. I genitori, dal canto loro,dovranno contattare il pediatra e il medico di famiglia per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Se il medico sospetterà un caso di Covid 19, allora richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al DdP che:
  • provvederà all'esecuzione del test diagnostico;
  • si attiverà all'approfondimento dell'indagine epidemiologica e delle procedure conseguenti.
«Se il test risulterà positivo, si notificherà il caso e si avvierà la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. In tali casi il Dipartimento di prevenzione fornirà l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni». Nel caso di tampone negativo, l'alunno «rimarrà a casa fino a guarigione clinica da quanto diagnosticato, seguendo le indicazioni del medico [...].
Qualora l'alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 ° C o un sintomo compatibile con il Covid 19 presso il proprio domicilio, egli non dovrà andare a scuola e i genitori dovranno informare»
:
  • il pediatra e il medico di famiglia;
  • la scuola dell'assenza per motivi di salute. 
Il medico, in caso di sospetto Covid 19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al DdP che provvederà seguendo la procedura su descritta.
Procedure operative nel caso in cui un operatore scolastico presenti sintomi compatibili con il Covid 19
Nel caso in cui sia un operatore scolastico a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid 19, in ambito scolastico, questi:
  • dovrà indossare una mascherina chirurgica;
  • dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando presso il proprio domicilio;
  • dovrà contattare il proprio medico per la valutazione clinica necessaria e per l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
In caso di sospetto Covid 19, il medico richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al DdP «che valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità».
Alunno o operatore convivente con soggetto confermato Covid 19 e contatti stretti

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso Covid 19, questi, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessiteranno di quarantena, salvo «valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. In presenza di casi confermati Covid 19, spetterà al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta a espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni e il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato Covid 19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. La valutazione dello stato di contatto stretto sarà di competenza del DdP e le azioni saranno intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulterà Covid 19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configureranno come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non determinerà la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non sarà elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus». 

 

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