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Responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale: prova del danno e danno in re ipsa

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Inquadramento normativo: Art. 1218 codice civile; Art. 2043 codice civile; Art. 23 Cost.; Art. 96 c.p.c.; art. 45, comma 12, Legge n. 69/2009.

La responsabilità civile: Se un soggetto ha leso la sfera patrimoniale e non di un altro soggetto, si profila la sua responsabilità civile. In tali casi il danneggiante sarà tenuto a eliminare le conseguenze del danno subito, mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro (Cass. nn. 15814/2008,1183/2007, richiamate da Tribunale Genova sentenza 7 ottobre 2010).

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: Se il soggetto responsabile civilmente:

  • ha agito in violazione di un adempimento assunto con un contratto, allora si parlerà di responsabilità contrattuale;
  • ha agito, violando una norma di diritto civile e ponendo in essere, con tale inosservanza, un comportamento ingiusto (doloso o colposo) e dannoso nei confronti di altri, allora si parlerà di responsabilità extracontrattuale.

Prova del danno e danno in re ipsa: Nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato è tenuto a provare l'inadempimento e il danno, mentre il danneggiante, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che non sussiste l'inadempimento o che il ritardo nell'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è tenuto, invece, a provare il dolo e la colpa del danneggiante e il nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e il danno subito. Malgrado queste differenze in merito all'onere della prova, in entrambi i casi di responsabilità, la risarcibilità del danno «è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa"» (Cass. nn. 15814/2008,1183/2007, richiamate da Tribunale Genova sentenza 7 ottobre 2010), ossia il danno non può ritenersi provato per il semplice fatto che il danneggiante abbia commesso un illecito civile. 

«È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato» (Cass. nn. 15814/2008,1183/2007, richiamate da Tribunale Genova sentenza 7 ottobre 2010). In buona sostanza è estranea dal nostro ordinamento «l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi […]» (Cass. nn. 15814/2008, 1183/2007, richiamate da Tribunale Genova sentenza 7 ottobre 2010), salvo che non sia la legge a prevederli espressamente. E ciò in considerazione del fatto che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Casistica: In giurisprudenza è stato affermato che:

  • «nel caso di ritardo nella consegna di immobile conseguente all'inadempimento di incarico d'opera professionale (progettazione e direzione dei lavori di costruzione) il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa […] Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli [...]». (Cass. civ., n. 31233/2018);​
  •  «in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, anche in materia di diritti fondamentali, il danno non può configurarsi in re ipsa. Il richiedente, infatti, ai fini del risarcimento, deve provare [...] non solo il comportamento illegittimo, ma anche il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso» (Cass. n.n. 15240/2014, 10510/2016, richiamate da Corte d'Appello Napoli sentenza del 23 maggio 2017);
  • nell'ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, invece, il danno subito dal promittente venditore è in re ipsa per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare. Ne consegue che esso non necessita di prova (Cass. nn. 4713/2016, 25411/2009, richiamate da Cass. civ., n. 13792/2017).

Danno punitivo e responsabilità processuale aggravata: Con riferimento alla responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. (ossia la responsabilità di chi con mala fede agisce o resiste in un giudizio), è stato ritenuto che in questo caso il risarcimento del danno abbia natura punitiva in quanto diretto a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (Cass. civ., n. 19285/2016, richiamata da Tribunale Bari sentenza 1 agosto 2018). Tale natura è stata confermata dall'inserimento del comma 3 nel su indicato art. 96 c.p.c. Esso prevede una vera e propria pena pecuniaria che può essere deliberata dal Giudice, a prescindere dalla domanda di parte e dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (Cass. civ., n. 17902/2010).

Prescrizione azione di risarcimento danni: Nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nel termine di dieci anni; nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, egli potrà agire in giudizio nel termine di cinque anni. 

 

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