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Obblighi e responsabilità del medico sportivo

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Riferimenti normativi: L.n.833/1987 - Art. 2236 c.c.- Art. 2024 c.c.

Focus: I recenti fatti di cronaca impongono una riflessione sugli obblighi gravanti sul medico sportivo. Ci si domanda quali siano le incombenze del medico sportivo e le sue eventuali responsabilità penali e civili.

Principi generali: Nella molteplicità di specializzazioni sanitarie una posizione del tutto particolare è assunta dal medico sportivo. Con la legge 23 dicembre 1987, n. 833, è stata introdotta una regolamentazione organica della medicina sportiva prevedendo visite obbligatorie e propedeutiche per lo svolgimento di gran parte delle attività sportive. Il medico dello sport, oltre agli adempimenti specificatamente previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e sportive, è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva professionalistica. Il medico dello sport può operare in una struttura sanitaria o socio-sportiva, può essere inquadrato all'interno di una società sportiva con contratto di lavoro, tesserato ed iscritto in un apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza, oppure può operare privatamente stipulando un contratto per le prestazioni sanitarie con un atletaNel caso in cui sia inquadrato all'interno di una società sportiva, egli provvede alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze e degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento in cui si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta. I doveri del medico sportivo sono, oltre quelli dettati dalla legislazione statale per gli esercenti le professioni sanitarie, quelli derivanti dalla regolamentazione delle singole attività sportive, dalle norme deontologiche e dai protocolli sanitari. Il codice di deontologia medica, in relazione all'attività del medico dello sport, stabilisce che la valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva deve essere "finalizzata esclusivamente alla tutela delle salute e dell'integrità psico-fisica del soggetto". Pertanto, il medico dello sport non potrà orientare la propria attività al perseguimento di interessi economici o agonistici del paziente o della società sportiva. A questi doveri generali si affiancano, poi, doveri specifici, variabili secondo le qualifiche soggettive rivestite dal paziente: diversi sono gli obblighi del medico sportivo nei confronti del paziente che svolge un'attività professionistica; un'attività agonistica non professionistica; un'attività non agonistica e un'attività ludico-motoria.

I doveri del medico dello sport trovano la loro fonte anche in linee guida e protocolli che incidono sull'elemento soggettivo della colpa, rappresentando il modello di riferimento in base al quale valutare la condotta del sanitario, salvo comunque l'autonomia del medico nella valutazione della migliore scelta terapeutica per il caso concreto, ed influenzano la determinazione del danno risarcibile, dovendo il giudice tenere contro della condotta del sanitario conforme o difforme dalle linee guida. La condotta del medico sportivo è, altresì, orientata da protocolli previsti da decreti del Ministero della salute che elencano tutti gli accertamenti ed attività che il medico sportivo deve effettuare per la valutazione della salute dello sportivo. L'inosservanza degli stessi determina in capo al medico una responsabilità per colpa specifica. Alle linee guida si aggiungono, poi, i protocolli medici approvati dalle associazioni di categoria. La Corte di Cassazione ha stabilito che i medici sportivi nell'eseguire i controlli sulle condizioni di salute degli atleti hanno un dovere di diligenza maggiore rispetto a quanto richiesto ai medici generici. Sottovalutare gli esiti di un infortunio o non disporre specifici controlli medici specialistici può, quindi, costare caro ai dirigenti e ai medici dei gruppi sportivi.

Il medico dello sport è soggetto a responsabilità penale e civile. Il mancato rispetto da parte del medico dello sport delle linee guida e dei protocolli suddetti può dar luogo a responsabilità penale dello stesso per colpa. In caso di morte dell'atleta per omessa diagnosi di patologia ad alto rischio è configurabile il reato di omicidio colposo. La responsabilità del professionista può essere, però, attenuata nel caso in cui la prestazione professionale da eseguire riguardi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, a meno che vi sia dolo o colpa grave. La reticenza o le omissioni dell'atleta sul proprio stato di salute possono far venire meno la responsabilità del medico sportivo, il quale in ogni caso deve considerare anche la possibilità che il paziente dissimuli il proprio stato di salute per poter continuare a gareggiare.

L'erroneo rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva può dar luogo ad una responsabilità penale, qualora siano integrati gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico, e ad una responsabilità civilistica ai sensi dell'art. 2043 c.c. Dal punto di vista civilistico il medico dello sport operante in una struttura sanitaria o socio-sportiva risponde dei danni causati all'atleta ai sensi dell'at. 2024 c.c., mentre la struttura sanitaria o socio-sportiva in cui il medico opera risponderà dei danni causati da quest'ultimo ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Invece, il medico dello sport che privatamente stipuli un contratto per le prestazioni sanitarie con un atleta risponde del proprio in adempimento ai sensi dell'art.1218 c.c.

Il caso: Il 4 marzo 2018 Davide Astori, capitano della ACF Fiorentina e difensore della Nazionale italiana, che si trovava in ritiro con la sua squadra a Udine dove avrebbe dovuto giocare nella partita Udinese-Fiorentina, è stato trovato morto nella sua camera di albergo. La Procura di Udine ha aperto un'indagine (a carico di ignoti) per omicidio colposo del calciatore. L'esame autoptico, effettuato il 6 marzo 2018, ha stabilito in un primo momento, che il decesso è avvenuto nel sonno per un arresto cardiaco. Le indagini inizialmente coordinate dalla Procura di Udine sono passate poi per competenza a Firenze. Durante le indagini furono sottoposti al vaglio degli inquirenti i certificati di idoneità alla pratica agonistica rilasciati dal Professore Galanti e dal dottore Francesco Stagno. La posizione del dottore Stagno è stata archiviata, su richiesta della stessa Procura. Ma il procedimento è proseguito a carico del professor Galanti per il quale l'accusa richiese una condanna di un anno e sei mesi per "omicidio colposo". Il Gup di Firenze, nonostante un'ulteriore super perizia della Procura avesse stabilito che difficilmente si sarebbe potuta rilevare la cardiomiopatia aritmogena biventricolare di cui soffriva il capitano della Fiorentina, il 3 maggio 2021 ha condannato il Professor Giorgio Galanti ad un anno di reclusione (con pena sospesa), più una condanna al pagamento di una provvisionale per il risarcimento danni per un ammontare complessivo di un milione e novantamila euro. La sentenza sarà sicuramente impugnata in appello.

 

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