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Le ordinanze emesse in udienza e i termini per impugnarle

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Inquadramento normativo: Art. 176 c.p.c.

Le ordinanze emesse in udienza e la presunzione di conoscibilità: Ai sensi dell'art. 134 c.p.c., l'ordinanza emessa in udienza "è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, se questo è collegiale, del presidente". (Cass., n. 3213/2021). Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis) (art. 176 c.p.c.).

Ordinanza e messa in udienza e assenza delle parti interessate all'appello: Nel caso in cui l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello è emessa in udienza e vi sia assenza di una delle parti interessate all'impugnazione, non vi sarà comunicazione, perché ai sensi dell'art.176, secondo comma, c.p.c. l'ordinanza si ritiene conosciuta (Cass. n. 7401/2017, richiamata da Cass., n. 20071/2021). In tale ipotesi il termine per impugnare è quello breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. e decorre proprio dall'udienza stessa (Cass., n. 17716/2018, richiamata da Cass., n. 15699/2021). 

E ciò in considerazione del fatto che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene equivalgono:

  • alla pubblicazione (Cass., n. 17716/2018, richiamata da Cass., n. 15699/2021);
  • esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione (Cass., n. 17716/2018, richiamata da Cass., n. 15699/2021).

In buona sostanza, in questi casi, sussiste una presunzione assoluta di legge che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo (Cass., n. 17716/2018, richiamata da Cass., n. 15699/2021), a nulla valendo, ai fini dell'applicazione di tale principio, la circostanza dell'avvenuto ordine, da parte del giudice alla cancelleria, di provvedere in ogni caso alla notificazione del provvedimento letto in udienza (Cass., n. 15699/2021). Nel caso invece in cui l'ordinanza è emessa fuori udienza e la parte interessata all'impugnazione non è contumace, a quest'ultima la cancelleria effettuerà la comunicazione (Cass. n. 7401/2017, richiamata da Cass., n. 20071/2021).

Il termine per impugnare le ordinanza aventi carattere decisorio e definitivo emesse in udienza: Le ordinanza aventi contenuto di carattere definitivo e decisorio sono impugnate nel termine che decorre dalla data di notificazione a istanza di parte o, in mancanza di notifica, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass., n.18499/2021), decorrente dalla data di deposito dei provvedimenti e coincidente, nell'ipotesi di ordinanze pronunciate in udienza, con la data dell'udienza nel corso della quale è avvenuta la redazione del relativo processo verbale (Cass., nn. 14936/2000; 10539/2007; 16893/2018, richiamate da Cass., n.18499/2021). 

Ad esempio in caso di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, il termine lungo di cui al suddetto art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa che coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza (Cass., nn. 14936/2000; 10539/2007; 16893/2018, richiamate da Cass., n.18499/2021). Anche nell'ipotesi di ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari l'estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza ( Cass., nn. 23997/2019; 2837/2016, richiamate da Cass., n.18499/2021), se è emessa in udienza, anche se le parti non sono comparse, sebbene non contumaci, essa:

  • non sarà soggetta a comunicazione da parte della cancelleria (Cass., n.18499/2021),
  • andrà ritenuta conosciuta dalle parti (Cass., n.18499/2021),
  • sarà impugnabile nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di notificazione; termine questo, decorrente dalla data dell'udienza in cui è stata emessa (Cass., n.18499/2021).

È evidente che, in tale ultima ipotesi, costituisce onere delle stesse parti che non sono intervenute all'udienza assumere informazioni su quanto è stato disposto dal giudice (Cass., n.18499/2021). 

 

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