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Reddito di ultima istanza: dal 14 giugno anche per gli avvocati percettori di assegno di invalidità

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Reddito di ultima istanza e disparità di trattamento nei confronti dei professionisti titolari di assegno di invalidità erogati dagli enti previdenziali di appartenenza
Dal 14 giugno anche gli avvocati percettori di assegno di invalidità potranno richiedere il reddito di ultima istanza.
Ma vediamo nel dettaglio la questione.
L'emergenza sanitaria in cui viviamo dal 2020 ha sollecitato una serie di interventi normativi. Tra questi si annovera quello a sostegno dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. In particolare, l'art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto a tale categoria di lavoratori una indennità, ove sussistenti i seguenti requisiti:
  • l'essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • il non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza;
  • il non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • l'aver percepito nell'anno di imposta precedente un reddito non superiore a un tetto massimo indicato dalla norma stessa;
  • l'aver chiuso la partita IVA o subito una perdita di fatturato.

In presenza dei suddetti requisiti anche gli avvocati hanno potuto percepire tale indennità. Del reddito di ultima istanza hanno beneficiato anche i lavoratori autonomi che a causa della loro invalidità sono titolari di assegni erogati dall'Inps. Sono stati esclusi, invece, i professionisti (e quindi anche gli avvocati) titolari di assegni di invalidità erogati dalle rispettive Casse previdenziale. 

Estensione reddito di ultima istanza agli iscritti alla Cassa forense titolari di pensione di invalidità 

L'art. 37 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, ha stabilito che entro il 31 luglio 2021, potranno presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui al suddetto art. 44, anche i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza, precettori di assegni di invalidità erogati dai loro enti previdenziali di appartenenza. Tale indennità sarà erogata da questi ultimi nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza dovranno provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emergeranno scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori. Orbene, in forza di tale estensione, Cassa forense ha informato che gli iscritti titolari di invalidità (deliberata in data antecedente al 14/9/2020 – termine ultimo di scadenza delle domande di "reddito di ultima istanza"2020), esclusi l'anno scorso dall'indennità in questione, potranno presentare la relativa domanda a partire dalle ore 12:00 di lunedì 14 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021.  

Questa estensione – come sostenuto da Cassa forense - va a eliminare la disparità di trattamento nei confronti dei professionisti che causa la loro disabilità, beneficiavano di assegni di invalidità erogati dalle loro Casse previdenziali. 

Modalità di presentazione delle domande

Le modalità di presentazione saranno esclusivamente telematiche, tramite l'accesso riservato alla propria posizione personale sul sito di Cassa forense (www.cassaforense.it). Non saranno ammesse domande in formato cartaceo o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite. All'istanza on line dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. Le domande, previa verifica della sussistenza dei requisiti, saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo (www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/reddito-di-ultima-istanza-in-favore-dei-professionisti-con-assegno-pensionistico-di-invalidit%C3%A0/).

Maggiori informazioni potranno essere richieste chiamando il Call Center della Cassa forense al n. 06/87404040 o scrivendo all'indirizzo mail dedicato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. 

 

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