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Con la sentenza n. 663 dello scorso 14 luglio, la I sezione del Tar Liguria, ha dichiarato l' illegittimità di un'ordinanza con cui si disponeva la demolizione di una recinzione realizzata con la posa in opera di 64 paletti in ferro.
Dopo aver rilevato come l'intervento consisteva in una mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno, senza muretto di sostegno, il Collegio ha ricordato che "la realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, la proprietaria di un compendio immobiliare realizzava, al fine di proteggerlo, la posa in opera di 64 paletti in ferro, con altezza pari a ml 2,00; in particolare, si provvedeva alla sostituzione della preesistente rete ammalorata con l'utilizzo di paletti in ferro (e rete elettrosaldata) o, nei tratti nei quali questi ultimi non erano utilizzabili, con paletti in legno.
Ricorrendo al Tar, la ricorrente impugnava l'ordinanza eccependo violazione di legge ed eccesso di potere, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.
In particolare, la donna rilevava non idoneità della recinzione ad alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del titolo edilizio.
Il Tar condivide la posizione della ricorrente.
Il Collegio ricorda che la realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rileva come non sia necessario il permesso di costruire, in quanto l'intervento consiste in una mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno, senza muretto di sostegno.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
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Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
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