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Con la sentenza n. 685 dello scorso 8 ottobre, il Tar Liguria, prima sezione, ha confermato la necessità di ottenere un permesso di costruire per chiudere sul quarto lato un dehor già tamponato completamente su tre lati.
Il Tar ha difatti evidenziato che per l'installazione di dehors risulta necessario il titolo edilizio, "…trattandosi di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria costruzione.".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un ristoratore chiudeva completamente, su un quarto lato, un dehor già tamponato su tre lati, così ampliando la superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria del ristorante.
A seguito di tale intervento, l'Amministrazione Comunale emanava una nota con cui quantificava in € 17.478,18 la somma dovuta dal ristoratore a titolo di oblazione per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 16/2008.
Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento e chiederne l'annullamento, il titolare dell'attività di ristorazione eccepiva come l'intervento edilizio si configurava come ristrutturazione e non come nuova costruzione, essendosi limitato ad applicare delle pannellature in vetro su un dehor autorizzato nel 2007 e che già era stato tamponato completamente su tre lati e per oltre la metà sull'ultimo lato.
Il Tar non condivide la posizione del ricorrente.
Il Collegio ricorda che tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili, necessitano del titolo abilitativo edilizio, in quanto risultano idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l'assenza di opere murarie, trattandosi di strutture deputate ad un uso perdurante nel tempo.
Con peculiare riguardo all'installazione di dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell'attività di pubblici esercizi, si è precisato che risulta necessario il titolo edilizio: si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria costruzione.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come il dehor chiuso realizzato dalla società ricorrente amplia la superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria del ristorante, così incidendo significativamente ed in modo permanente sull'assetto urbanistico e sul tessuto edilizio.
Alla luce di siffatte caratteristiche strutturali e funzionali, la chiusura del dehor in questione deve essere considerato non quale intervento di mera ristrutturazione ma come "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, soggetta a titolo edilizio oneroso, in quanto determina la creazione di un nuovo volume prima non esistente e di superficie utile destinata ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, con conseguente incremento del carico urbanistico della zona.
Alla luce di tanto, il Tar respinge il motivo di ricorso.
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