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La comunicazione delle spese sanitarie " SISTEMA TS", è stata introdotta dal decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014.
I contribuenti che non sono d'accordo all'utilizzo dei dati per il 730 precompilato possono opporsi, presentando l'apposito modulo entro l'8 febbraio, o entro l'8 marzo con modalità telematiche.
Con termine perentorio, il 31 gennaio 2019 i soggetti che operano nel campo sanitario, di seguito elencati, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2018.
Di seguito si riportano i soggetti obbligati:
Aziende sanitarie locali (ASL);
aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
policlinici universitari;
farmacie pubbliche e private;
presidi di specialistica ambulatoriale;
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi; degli infermieri; delle ostetriche/i; tecnici sanitari di radiologia medica;
esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco
E' necessaria la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2018, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il 28 febbraio scade il termine per i veterinari.
I soggetti interessati sono:
iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
Tuttavia per le spese veterinarie non si devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali:
non "da compagnia"
non detenuti per la pratica sportiva,
destinati all'allevamento,
destinati alla riproduzione,
destinati al consumo alimentare,
allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole,
utilizzati per attività illecite.
L'invio può essere effettuato esclusivamente in modalità telematica con l'accesso al portale dedicato.
All'interno dell'area dedicata alle comunicazione delle informazioni sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti, gli operatori possono inserire i dettagli dei documenti fiscali. I campi da compilare sono i seguenti:
- identificativo documento fiscale (IdSpesa);
- data pagamento;
- codice fiscale dell'assistito;
- lista delle voci di spesa, che contiene le informazioni relative alle tipologie di spesa e agli importi.
Ogni documento fiscale è identificato con la voce Id Spesa composta da:
- partiva Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
- data Emissione;
- identificativo del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito.
Si tratta di una voce composta dal numero progressivo del dispositivo che genera il documento e dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della data di emissione.
Gli operatori possono delegare anche soggetti terzi per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2019.
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