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Assegno di mantenimento e natura dei redditi di riferimento.

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I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 651/2019 hanno ancora una volta ribadito la natura "assistenziale" di detto assegno evidenziando tra l'altro come il reddito cui fare riferimento al fine di determinarlo vada valutato sulla base del reddito netto e non di quello lordo.

Nel caso "de quo" la Corte d'Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame dell'ex moglie, ha riformato la decisione dei giudici di "prime cure" ponendo a carico dell'ex marito il versamento dell'assegno divorzile in favore della donna dato che quest'ultimo aveva dichiarato di aver percepito un notevole incremento reddituale nell'anno in considerazione, ossia successivo alla cessazione del matrimonio, a fronte di una diminuzione delle ore lavorative con conseguente riduzione stipendiale subita dalla ex moglie tale da non consentirle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

L'uomo, in totale disaccordo rispetto a quanto statuito in Appello ricorre in Cassazione sostenendo che la moglie non aveva dato alcuna prova della detta riduzione reddituale. 

Infatti, seppure è vero che, come emerge da vari arresti giurisprudenziali, l'assegno divorzile ha una natura duplice ossia non solo assistenziale ma anche "compensativa e perequativa", è pur vero che al fine di ricostruire la situazione economica "quo ante" va preso in considerazione il reddito netto e non lordo come invece è accaduto nel caso in esame dato che nel corso del matrimonio si fa affidamento al reddito netto e non certo lordo per valutare ogni possibilità di spesa. In tale prospettiva già con la recente sentenza n. 18287/2018, infatti,è stato chiarito che: 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 

 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".

Nel caso specifico in vero si era realizzata una disparità nella valutazione dato che in Corte d'Appello secondo i Supremi Giudici si era fatto riferimento per la moglie al reddito netto e per il marito al reddito lordo senza considerare inoltre che l'ex marito versava l'assegno di mantenimento dei due figli.

I Giudici di Piazza Cavour accolgono in tal senso le doglianze dell'uomo cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.

Si allega ordinanza. 

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