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Mancata concertazione con l’ex coniuge delle “spese straordinarie” per i figli: in alcuni casi sono comunque dovute

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 La richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed avanzata nei confronti dell'altro coniuge rappresenta certamente uno dei temi più dibattuti nell'ambito del diritto di famiglia.

La Corte di Cassazione è infatti tornata più volte ad occuparsi della qualificazione di tali spese e della valutazione della necessità delle suddette spese in relazione all'interesse del minore.

Nei vari Tribunali è ormai prassi consolidata, al fine di ridurre il più possibile il contenzioso sul punto, quella di inserire - sia nell'ambito dei provvedimenti provvisori (il decreto presidenziale costituisce infatti titolo esecutivo) che nella sentenza di separazione o divorzio- l'elenco dettagliato di tali spese qualificate "straordinarie" (suddivise in spese scolastiche, spese di natura ludica o parascolastica, sportive e medico/sanitarie) effettuando una distinzione tra quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle per le quali non è necessaria una preventiva concertazione, in linea anche con quanto stabilito dal Consiglio Nazionale forense con le linee guida del 29.11.2017.

In particolare il CNF ha chiarito che, quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

 Cosa accade se invece l'altro genitore si rifiuta di effettuare il rimborso pro-quota di quanto richiesto ?

Il genitore che ha anticipato la spesa dovrà agire giudizialmente al fine del recupero forzoso delle somme di cui risulta creditore. In questi casi, sia che si agisca in via monitoria, sia che si agisca a mezzo notifica di atto di precetto corredato da fatture e documenti (sul punto cfr. Cass. n. 21241/2016; Il Tribunale di Bolzano di orientamento contrario con pronuncia dell'11. 05.2018, ha stabilito che solo un procedimento di cognizione -nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo- sia la sede naturale dell'accertamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, anche quelle scolastiche e mediche", al fine di verificarne la concertazione e la rispettiva debenza), accade spesso che venga spiegata opposizione da parte del coniuge onerato o perché la spesa non sia stata concordata o perché la documentazione probatoria a sostegno del rimborso si riferisce a spese non qualificabili come straordinarie o perché talvolta non è idonea.

Ma in caso di mancata concertazione è possibile in alcune circostanze ottenere comunque il rimborso di tali spese nonostante vi sia opposizione?

La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato tale questione con la pronuncia n. Cass. civ. [ord.], 23-02-2017, n. 4753, confermata come vedremo da altra recente pronuncia di settembre 2018.

Il CASO

La moglie, affidataria della prole, agiva in via monitoria nei confronti del maritoper ottenere il rimborso di spese straordinarie (inerenti alla sfera sanitaria- nella specie cure di ortodonzia- e scolastica) da lei effettuate in favore della figlia.Sulla basedella sentenza di separazione lo stesso era tenuto al pagamento del 70% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal SSN per la figlia.

Il marito impugnava il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma richiesta eccependo che,nonostante il regime di affido condiviso della figlia, egli non era stato preventivamente avvisato e consultato circa l'ingente spesa straordinaria; eccepiva altresì che qualora fosse stato previamente avvisato, la figlia avrebbe potuto beneficiare di una convenzione medica in suo favore e che la moglie non aveva provato la natura medico-curativa della spesa e la sua urgente necessità.

Il Giudice investito dell'opposizione, in accoglimento della stessa,revocava il decreto ingiuntivo opposto ritenendo non dovute le somme richieste perché relative a spese effettuate precedentemente al regime di separazione e perché non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e non concordate preventivamente come imposto dal regime di affidamento condiviso.

Avverso la suddetta sentenza la moglie proponeva appello per aver -a parere della propria difesa- il Giudice erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescindibile di concertazione e di condivisione preventiva delle spese straordinarie, anche di quelle mediche necessarie. Una interpretazione della norma che, secondo l'appellante, comporterebbe una lesione degli interessi del minore di fronte a rifiuti ingiustificati del genitore non collocatario.

La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado ritenendo fondata l'esclusione del diritto al rimborso delle spese effettuate prima della separazione e delle spese effettuate senza essere preventivamente concordate.

La moglie propone pertanto ricorso in Cassazione: la ricorrente sostiene che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescindibile di concertazione e di condivisione delle spese straordinarie, obbligo non previsto dall'ordinanza presidenziale emessa nel corso del giudizio di separazione con la quale si statuiva che il padre "provvede al pagamento del 70% delle spese straordinarie scolastiche mediche non coperte dal SSN e ludiche per la figlia". In virtu' di detto provvedimento la moglie aveva ritenuto di dover previamente concordare le spese straordinarie in favore della figlia con il marito

La decisione della Suprema Corte

La Corte ritiene infondato- nel caso specifico - il motivo di ricorso, viste le motivazioni addotte a propria difesa dal marito, ma contestualmente sancisce un principio di diritto generale di particolare rilevanza in punto di spese straordinarie.

Secondo la giurisprudenza piu' recente non e' configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice e' tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entita' della spesa rispetto all'utilita' e della sostenibilita' della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 16175 del 30 luglio 2015).

Nella specie, la verifica della rispondenza delle spese all'interesse del minore era stata compiuta dal giudice di merito rilevando che il rifiuto di provvedere al loro rimborso si era basato giustificatamente sulla possibilita' di affrontare la spesa medica necessaria mediante l'utilizzazione della convenzione sanitaria correlata all'attivita' professionale del padre.

Tale orientamento è stato recentemente confermato da recente sentenza della Suprema Corte Cass. civ. Sez. VI - 1, 6 settembre 2018, n. 21726 secondo cui in caso di mancata concertazione le spese straordinarie sono dovute se corrispondono all'interesse del minore e se sono economicamente sostenibili.

Questo il principio enunciato dalla Suprema Corte: "nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria 

 

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