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Illegittima l’eccessiva interferenza del nonno nella vita del minore

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 I nonni eccessivamente invadenti nei confronti dei nipoti rischiano di non poter intrattenere alcun rapporto con gli stessi.

In tal senso si sono si sono espressi i Supremi Giudici di Cassazione, sezione VI Civile, con la recentissima ordinanza n. 15238 del 2018.

In tale ordinanza i Giudici di Piazza Cavour precisano infatti come il ruolo del nonno non possa spingersi al punto da creare delle interferenze eccessive nella vita dei nipoti.

Quando, infatti, i nonni hanno un attaccamento eccessivo e patologico nei confronti dei nipoti, tanto da diventare fortemente invadenti ed oppressivi, perdono il diritto di "goderseli".

Quando dunque il rapporto nonni –nipoti diventa costrittivo e foriero di problematiche a carico dei nipoti, tali da far diventare questi ultimi riluttanti alla prosecuzione della frequentazione, l'unico strumento nelle mani del Magistrato per salvaguardare il superiore interesse del minore è proprio quello di inibire tale rapporto.

I nonni, infatti, a ben vedere non sono legittimati ad opprimere controllare i nipoti e non possono in alcun modo sostituirsi ai genitori, unici soggetti esercitanti la loro potestà sui figli.

Il diritto del nonno a frequentare il nipote è, infatti, certamente subordinato alla "bontà" del proprio comportamento che deve avere come precipua finalità la tutela della serenità dei minori.

Per tale ragione è stata ritenuta del tutto legittima la doglianza posta in essere dai genitori di tre fanciulli che a causa del comportamento eccessivamente invadente, preoccupante ed inquietante posto in essere nonno materno, hanno adito l'autorità giudiziaria competente al fine di far cessare tale "modus operandi" pur sacrificando il diritto del nonno di vedere i nipoti.

In tale prospettiva, di fronte ai comportamenti da "stalker" perpetrati dal nonno, i Giudici Supremi operando un opportuno bilanciamento di interessi, hanno preferito accogliere le doglianze dei genitori piuttosto che la richiesta del nonno tesa indubbiamente a coltivare il legame affettivo con i nipoti.

 Tale richiesta, infatti, seppure "ictu oculi" del tutto lecita, non trova accoglimento da parte dei Giudici di nessun grado di giudizio, data proprio l'inquietudine scaturente dal comportamento del nonno solito a appostare i nipoti.

La richiesta dei genitori dei minore è volta, infatti, a perseguire il loro maggiore interesse preservandone l'integrità psico fisica.

Gli Ermellini con questa decisione, in definitiva, non intendono certamente reprimere il diritto del nonno a mantenere rapporti significativi con i minori, ma tendono a precisare che tale diritto va esercitato entro dei limiti, rispettando comunque i minori e consentendo loro un equilibrato e sano sviluppo della loro personalità.
Nella fattispecie in esame, tra l'altro, come prima accennato, sono gli stessi minori a non voler intrattenere rapporti significativi col nonno materno che a causa del suo comportamento irrispettoso, invadente ed inquietante nei confronti degli stessi, ha creato una importante frattura nel rapporto affettivo .

Tutto ciò aggiunto all'assoluta incapacità del nonno di cogliere il disagio e la difficoltà dei minori di fronte ai suoi "appostamenti" ed "inseguimenti" ,oltre al suo egoismo che lo porta a mettere la sua esigenza di controllo innanzi a quelle di garantire la serenità ai nipoti, porta i Supremi Giudici di Cassazione a confermare quanto già stabilito nei primi gradi di giudizio, sancendo dunque il diritto dei genitori dei tre minorenni a impedire la pregiudizievole frequentazione col nonno materno.

Si allega Ordinanza

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