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Avvocati. Conflitto di interessi tra il curatore del minore e il difensore del genitore

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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it

Con sentenza n.160 del 25 luglio 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'art.24 CDF relativo al "Conflitto di interessi" ha portata generale e è applicabile anche all'art.68 CDF relativo all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, che ne costituisce un'applicazione in ragione della materia di particolare importanza.

I fatti del procedimento disciplinare

Nel caso di specie un avvocato è stato sanzionato per aver assunto in un processo di cassazione la difesa del padre della minore, laddove una sua collega appartenente alla stessa associazione professionale ha assunto la qualità di curatrice della figlia minore dell'esponente medesimo.

La madre della minore ha presentato un esposto lamentando la sussistenza di un conflitto di interessi tra i due difensori insito nella circostanza che entrambi appartengono alla stessa associazione professionale.

Il CDD ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del ricorrente per violazione

  1. dell'art.68 il cui comma 5 prevede che "L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa";
  2. dell'art.24 CDF a norma del quale "L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale" (comma 1); "L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta" (comma 4). 

Sul punto è stato evidenziato dal CDD che

  • la Curatrice deve perseguire esclusivamente l'interesse della minore e non quello di una delle parti contendenti (padre e madre); e che
  • l'avvocato non avrebbe dovuto accettare il patrocinio nel giudizio di cassazione del padre della minore essendo presente nel proprio studio anche la Curatrice della minore, parte in causa di quel procedimento.

Di conseguenza il CDD ha sanzionato l'avvocato incolpato. La sanzione irrogata è quella del richiamo verbale, in quanto il CDD ha riscontrato la buona fede dell'avvocato medesimo nell'aver assunto il patrocinio del suo assistito ritenendo insussistente il conflitto di interessi.

La decisione del CDD è stata impugnata dall'avvocato che ha contestato l'inapplicabilità dell'art.24 CDF alla fattispecie per l'assenza di un concreto conflitto di interessi. A parere del ricorrente l'art.24 CDF si applicherebbe solo ai conflitti di interessi tra cliente e parte assistita, essendo irrilevante il conflitto di interessi con parte diversa dal cliente.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha ritenuto del tutto ineccepibile e condivisibile il percorso logico giuridico seguito dal CDD.

Secondo il Consiglio appare evidente che le parti (la curatrice e l'avvocato del padre della minore) non hanno assunto nel processo di cassazione la stessa posizione processuale, posto che dovere del curatore è quello di curare gli interessi del minore coinvolto, mentre il legale della parte ha il mandato di difendere gli interessi del proprio cliente.

In particolare la figura del curatore speciale del minore svolge un compito di grande importanza e di rilievo costituzionale, ossia quello di curare gli interessi di chi, coinvolto in un giudizio, non ha la capacità di agire e si trova in posizione di conflitto con gli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui. 

 Ne consegue che la terzietà del curatore risulta essenziale a consolidare la sua totale estraneità rispetto agli interessi dedotti in giudizio.

Sul punto il Consiglio ha ricordato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "l'obbligo di astensione dal prestare la propria attività professionale sussiste anche se il conflitto è solo potenziale ed addirittura lo estende non solo a chi sia partecipe (come nel caso di specie) a chi abbia un'associazione professionale, ma anche a chi eserciti negli stessi locali, in quanto tale divieto "obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene non solo dell'indipendenza effettiva, ma anche dell'apparenza di essa" (Cass. n.22882/2011).

Inoltre il Consiglio ha ritenuto applicabile l'art. 68 CDF alla materia oggetto del procedimento in coerenza con la necessità di conferire particolare severità all'ambito del diritto di famiglia e minorile; nonché ha evidenziato la portata generale del quinto comma dell'art. 24 CDF, che risulta così applicabile anche all'art.68 CDF che ne costituirebbe un'applicazione in ragione della materia di particolare importanza.

Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.

 

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