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Con decreto del 5 settembre 2018, la sezione civile del Tribunale di Trieste, nel vagliare le condizioni presentate da dei genitori, non sposati, in merito alle modalità di affidamento del loro figlio da poco nato, ha accolto la richiesta del padre volta al pernotto con il proprio figlioletto presso l'abitazione paterna.
Si è, difatti, ritenuto conforme all'interesse morale e materiale del bambino disporre una regolamentazione del collocamento che, in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, preveda il graduale pernotto con il papà: tenuto conto sia dell'età del minore ormai svezzato e in assenza di elementi concreti nel senso di una inadeguatezza del padre ad allevare il figlio, si è immediatamente disposto il pernotto per una notte a settimana, con graduale incremento dei pernotti con il passare dei mesi, sino ad arrivare a tre pernottamenti settimanali al compimento del terzo anno di vita del bambino.
La decisione in commento si segnala per la volontà di attuare pienamente il diritto alla bigenitorialità dei figli, permettendo loro di continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori separati. Tale diritto viene garantito in modo assoluto – prescrivendo che, a partire dal terzo anno di vita del bambino, quest'ultimo trascorra lo stesso tempo presso ciascun genitore – e senza compromessi, disponendo espressamente che l'affidamento del figlio sia alternato, con pernottamento alternato presso le due abitazioni dei genitori.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio dal ricorso presentato da una mamma al fine di ottenere la regolamentazione delle modalità di affidamento di suo figlio, un bambino, da poco svezzato, nato dalla relazione, more uxorio, con un uomo.
In particolare, la donna deduceva di essere entrata in crisi con il padre del figlio subito dopo la nascita del bambino e – vista l'aspra conflittualità tra le parti e le loro famiglie, che aveva generato una situazione di complessiva tensione e sfiducia reciproca, con episodi ai quali erano anche seguite delle denunce alle forze dell'ordine – chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del piccolo con collocamento prevalente privilegiato e fissazione di residenza presso la madre, delegando alla stessa, anche in considerazione della tenera età del minore, l'esercizio della ordinaria amministrazione.
In relazione all'esercizio del diritto di visita del padre, la donna escludeva la possibilità che lo stesso potesse tenere con sé il bambino per periodi prolungati e, pertanto, chiedeva che nessun pernotto fosse fissato fino al compimento dei tre anni e che le visite paterne, inizialmente da fissarsi in due giorni infrasettimanali da tre ore ciascuno, venissero gradualmente incrementate in ragione della crescita e delle esigenze del minore, sempre rispettando le sue esigenze di stabilità e serenità.
Di contro il padre, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di affidamento condiviso, chiedendo però, il collocamento alternato e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che la CTU sulle capacità genitoriale avesse consigliato diversamente in ragione dell'interesse del minore.
Più nel dettaglio, l'uomo insisteva affinché, in ossequio al principio della bigenitorialità dell'affido materialmente condiviso, potesse tenere con sé il figlio con tre-quattro pernottamenti a settimana e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a un terzo del tempo totale, in modo tale da orientarsi a modelli paritetici di affidamento. In subordine, chiedeva che il regime alternato venisse introdotto con modalità gradate.
Il Tribunale di Trieste ritiene opportuno adottare una soluzione mediana.
Premesso che le parti non hanno contestato le rispettive capacità genitoriali, per cui è stato ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio, il Giudicante ritiene pacifico disporre un affidamento condiviso, come chiesto da entrambe le parti.
Per quanto riguarda il collocamento del minore – se è stato giusto, nei suoi primi mesi di vita, farlo pernottare sempre con la madre che allattava e consentire il diritto di visita al padre solo tre mezze giornate a settimana – il Tribunale dispone che, per il futuro, sia opportuno disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale.
Così, tenuto conto dell'età del minore, ormai svezzato, ed in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, il collegio ha disposto che, per i primi mesi, il bambino starà con il padre due pomeriggi a settimana e un intero giorno (con un solo pernotto); i pernotti saliranno a due a partire da aprile 2019 e a tre dopo il compimento del terzo anno d'età. Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, è disposto il principio dell'alternanza.
Nei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore, lo stesso eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione; ove le scelte prese senza l'accordo con l'altro siano però fonte di spese straordinarie, queste rimarranno interamente a carico del genitore che ha preso la decisione.
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