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Fabrizio Corona ha lasciato la prigione. È libero (di curarsi)

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Se dovesse decidere di sputtanarsi anche l'ennesima opportunità che gli viene concessa rimane un fatto personale che ha poca rilevanza. Quello che conta, invece, è che la vicenda dell'ex fotografo riaccende il dibattito sulle contraddizioni del sistema penitenziario italiano.

Fabrizio Corona ha lasciato la prigione. Il giudice di Sorveglianza ha adottato un provvedimento di «differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria» per permettergli di curare una patologia psichiatrica aggravatasi in carcere. Le relazioni psichiatriche dell'équipe del carcere San Vittore hanno, infatti, segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi, con l'indicazione che Corona non reggerebbe più il carcere e inizierebbe già ad essere resistente alle terapie farmacologiche. La destinazione in questa prima fase sarà un istituto di cura vicino a Monza dal quale l'ex fotografo non potrà allontanarsi. Se Fabrizio Corona deciderà di sputtanarsi o meno l'ennesima opportunità che gli viene concessa, rimane un fatto personale che ha poca rilevanza. "Era ora, assassini e stupratori sono liberi" o "Corona deve marcire in galera. Poco interessano anche i commenti che le tifoserie qualunquiste, complottiste e benaltriste hanno puntualmente riversato in Rete. Quello che conta, invece, è che la vicenda di Corona riaccende il dibattito sulle contraddizioni del sistema penitenziario italiano. Anche perché dal pianeta carcerario si susseguono notizie e informazioni inquietanti. Per esempio: si estende a macchia d'olio la dipendenza da sedativi, ansiolitici e benzodiazepine che creano più dipendenza del metadone; migliaia di pillole che ogni giorno vengono ingerite dai detenuti. Abusa di psicofarmaci un detenuto su due, più di un terzo sono ansiolitici.

Per intuire una qualche relazione stretta - prevenibile e forse evitabile - tra patologie psichiche e crimine, bastano i dati diffusi dalla Simpse (Società italiana di medicina e sanità penitenziaria): il 50% delle persone detenute in carcere presenta una malattia o un disturbo mentale, e il 25% una dipendenza da sostanza psicoattiva - con conseguenze anche psichiche - naturalmente. Sicuramente, come spiegano gli esperti Simspe, una parte di questi disturbi si genera proprio all'interno delle mura carcerarie, anche a causa delle pessime condizioni di vita detentiva. Un grave problema denunciato tra gli altri da Francesco Ceraudo, un'esperienza quarantennale di dirigente sanitario dell'ospedale penitenziario Don Bosco, per 25 presidente dell'Associazione nazionale dei medici dell'amministrazione penitenziaria: «Nelle carceri italiane si entra puliti e si esce dipendenti». Ma c'è una percentuale di persone che in carcere arriva già malata o, magari, proprio perché malata. E proprio qui - cioè su un terreno in cui in futuro si misurerà l'omogeneità di trattamento giudiziario dei molti detenuti meno in vista di Corona ma in analoghe condizioni di sofferenza mentale in cella - si innesta la novità della sentenza n. 99 del 2019, con cui la Consulta ha dato un importantissimo contributo al diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nelle nostre carceri. Ora abbiamo un complesso di norme che in maniera armonica garantisce percorsi di cura a tutte le persone con problemi mentali che entrano nel circuito penale, siano esse intercettate prima, e quindi destinatarie di misure di sicurezza, siano esse detenuti con patologie sopravvenute. Misure di sicurezza non detentive, quali la libertà vigilata nella forma territoriale o comunitaria, detenzione domiciliare prevista dall'art. 47, comma 1, lett. c) o.p., detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" di cui all'art. 47 ter, comma 1 ter o.p. per le pene superiori a 4 anni.

Viene quindi spazzata via quell'evidente disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione tra chi soffre di una grave infermità fisica e chi invece è portatore di una patologia psichiatrica, per il quale l'unica vera cura garantita era in carcere, ossia nel luogo ove sono acuite le sofferenze e che rappresenta la negazione «del paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale». E conseguentemente la Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale prospettata dal giudice rimettente e ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 1 ter o.p., nella parte in cui non consente che la detenzione domiciliare umanitaria sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta». Con la precisa indicazione che non si tratta di una "misura alternativa alla pena" ma una pena "alternativa alla detenzione" o, se si vuole, una "modalità di esecuzione della pena", sottolineando come essa debba essere sempre accompagnata da «prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale». Ed è questo istituto che il giudice Simone Luerti ora ritiene possa calzare a Corona che, assistito dall'avvocato Antonella Calcaterra, sin quando non sarà migliorato sconterà la condanna nel domicilio di cura, con fine pena fissata al marzo 2024. Poi sarà redento e, forse, libero veramente.

 

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