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Collocazione alternata dei figli adolescenti: alt della Cassazione

Collocazione alternata dei figli adolescenti: alt della Cassazione

 Con l'ordinanza n. 17221 depositata lo scorso 16 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva la collocazione alternata dei figli minori, ritenendo le sue richieste non confacenti con il concreto interesse dei minori, divenuti oramai grandi ed in grado di gestire in autonomia il rapporto con i genitori.

Alla base del rigetto, la Cassazione ha evidenziato che "la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Torino, pronunciandosi su una domanda di separazione, disponeva l'affido condiviso dei tre figli minori, con collocazione presso la madre e stabiliva le modalità di esercizio del diritto di visita del padre.

La Corte d'Appello di Torino, accogliendo in parte le istanze dell'uomo, ampliava i tempi di permanenza presso il padre durante le sole vacanze estive, respingendo la sua richiesta di collocazione alternata dei ragazzi.

 Secondo la Corte territoriale, la collocazione alternata non avrebbe rappresentato il concreto interesse dei minori, considerato che i ragazzi erano oramai grandi, in grado di gestire in autonomia il rapporto con i genitori e di conciliarlo con una vita personale di studio, relazioni ed amicizie in progressivo sviluppo.

Il padre, ricorrendo in Cassazione, censurava la decisione per falsa applicazione dell'art.337 ter del codice civile, sostenendo che doveva esserci pari scansione temporale dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, così sollecitando la collocazione ripartita a settimane alterne.

La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.

Gli Ermellini rimarcano come il regime legale dell'affidamento condiviso, essendo orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere

 Ne deriva che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la sentenza della Corte di Appello risulti adottata in conformità ai suesposti principi, in quanto ha ricalibrato il diritto di visita del padre, ampliandolo; altrettanto correttamente si è disattesa la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi, non essendo tale modalità – secondo l'accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, compiuto dai giudici di merito – espressione del concreto interesse dei minori.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

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