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Affidamento alternato: legittimo, se sono i genitori a cambiare abitazione

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 Con la sentenza n. 489 dello scorso 11 ottobre, il Tribunale di Rieti, nel vagliare le condizioni concordate da una coppia di coniugi in relazione al diritto di visita dei minori, ha ritenuto conforme all'interesse morale e materiale della prole prevedere l'affidamento alternato, qualora si stabilisca la permanenza fissa del minore presso la casa familiare e l'alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso la medesima abitazione, sul presupposto che "in virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del "coniuge prevalente collocatario", con l'assunzione dell'impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, di provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio.".

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio dal ricorso congiunto presentato da una coppia di coniugi al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli stessi chiedevano che fossero omologate le condizioni da loro fissate nel ricorso congiunto; in relazione al diritto di visita dei figli minori, i coniugi proponevano che quest'ultimi avrebbero vissuto presso l'abitazione paterna e i genitori si sarebbero alternati a vivere in quella casa con i minori.

Il Tribunale, accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non poteva essere mantenuta o ricostituita, analizza le condizioni poste dai coniugi, reputando legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole quelle concordate in merito all'esercizio del diritto di visita.

Il diritto di visita – unitamente all'affido condiviso – realizza a pieno il diritto alla bigenitorialità dei figli, permettendo loro di continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore presso cui non abitano e con gli ascendenti e i parenti di costui; in tal modo si garantisce anche al genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli.


Nella maggioranza dei casi di separazione personale dei coniugi con prole, al fine di meglio tutelare l'interesse dei minori a mantenere rapporti con entrambi i genitori, si prevede l'affido condiviso con collocazione permanente presso un genitore, garantendo all'altro l'esercizio del diritto di visita.

Siffatto diritto deve ispirarsi a principi di buon senso ed equilibrio, allo scopo di tutelare il più possibile il minore ed evitargli dei continui cambiamenti di abitazione e abitudini di vita: in tale ottica, è ritenuto di sicuro danno per il figlio frazionare eccessivamente il periodo di pernottamento presso l'altro genitore, soprattutto nell'arco della settimana, costringendolo così a dover sovente riorganizzare i propri quotidiani adempimenti (Trib. Perugia, ordinanza del 6.07.2015). 

Di contro, l'affidamento alternato può essere disposto solo in casi molto rari e del tutto eccezionali – che hanno come presupposto imprescindibile la residenza dei genitori nella medesima città – prevedendo la presenza del minore per periodi più lunghi ed analoghi (una settimana, due settimane, un mese e così via) in successione presso il padre e presso la madre, senza che il figlio debba avere una collocazione prevalente presso un solo genitore.

Ciò non esclude tuttavia che un differente modello – che si discosti dallo schema del genitore prevalente collocatario – possa essere ritenuto meritevole di considerazione, in quanto conforme all'interesse morale e materiale dei minori.


In particolare, ben si possono tutelare le esigenze del minore con l'affidamento alternato, qualora questa forma di affidamento venga attuata lasciando che il figlio resti ad abitare nella casa familiare (in tal caso saranno i genitori a darsi il cambio nello stare col minore).

La sentenza in commento, in virtù del principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, ritiene quindi recessiva la figura del "coniuge prevalente collocatario", affermando – di contro – come vada valorizzato il modello dell'"affidamento condiviso paritetico", istituto ormai recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito (si vedano, tra le altre, Trib. Roma, n. 82394/16; Trib. Milano, 14.01.2015).

A tale modello si sono ispirati i ricorrenti, disposti ad alternarsi a vivere con i figli presso l'abitazione del padre, con l'espresso onere per ciascun coniuge di provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali dei figli durante i periodi con i medesimi trascorsi.

Ciò premesso, la domanda viene accolta in quanto fondata. 

 

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