Al cittadino straniero che gode dell´affidamento così come disciplinato dall´ art. 2 della L.4 maggio 1983, n 184, non va negata, qualora richiesto al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il Tar per l´Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n° 64 del 7 Febbraio 2017, ha annullato l´atto con cui la Questura di Pescara negava ad un cittadino del Bangladesh il permesso di soggiorno.
Il ricorrente, giunto in Italia ancora minorenne e privo di assistenza parentale, otteneva affidamento al servizio sociale di Barletta e, una volta raggiunta la maggiore età, chiedeva la conversione del permesso di soggiorno.
La Questura di Pescara, negava tale richiesta sulla base all´art 32 del D.lgs 286/98, ai sensi del quale sono presupposti imprescindibili ai fini del rilascio del permesso per motivi di studio o lavoro, l´essere ammesso ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore ai due anni, e in secondo luogo l´aver fatto ingresso in Italia da almeno tre anni. Requisiti assenti nel caso di specie, volendo il ricorrente allontanarsi arbitrariamente dall´istituto senza per altro terminare il percorso educativo.
Si aggiunga a ciò che non era stato chiesto il parere alla Direzione generale dell´immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, essendo tale adempimento onere del soggetto che ha il minore in carico.
Sulla base del risalente orientamento del Consiglio di Stato sull´interpretazione dell´ art 32 della L. 2 Agosto 2011 n 129, il Tar di Pescara sostiene che solo per il minore "non accompagnato" ossia " il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell´Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell´ordinamento italiano ", e non anche per quello "affidato" ossia " il minore affidato o ad una famiglia che gli assicuri il mantenimento, l´educazione, l´istruzione e relazioni affettive, o inserito in una comunità di tipo familiare, o istituto di assistenza pubblica o privata" (quale risulta il ricorrente), il rilascio del permesso di soggiorno, è condizionato ai requisiti sopra detti. Ma dovendosi considerare le recenti modifiche sulla disciplina relativa ai minori sottoposti a tutela, costituisce condizione necessaria di procedibilità l´acquisizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (la cui acquisizione compete all´Amministrazione procedente).
Risultando chiara tale interpretazione dal comma 1bis dell´art 32 della Legge n 129/2011, il Tar ha accolto il ricorso e annullato l´atto di diniego.
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Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina nell´anno 2015.