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Quando il Comune non invia l’avviso di pagamento Tari cosa rischia il contribuente?

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 Riferimenti normativi: Art. 1, c. 688, legge n.147/2013

Focus: E' prassi diffusa dei Comuni inviare ai contribuenti modelli precompilati per il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). A volte, però, al contribuente viene notificato un sollecito di pagamento per la Tari senza aver mai ricevuto prima il relativo bollettino. Cosa rischia il contribuente che non adempie?

Principi generali: La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993. La TARSU a decorrere dal 1°gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI. La nuova tassa conserva, tuttavia, taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.mSecondo un consolidato orientamento interpretativo, l'art. 62 del citato D.Lgs. n.507/1993 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di rifiuti. In pratica, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dai Comuni, "è una tassa annuale su base tariffaria che grava su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti". La tassa comprende una quota fissa e una variabile. La parte fissa è determinata in proporzione ai metri quadrati dell´abitazione. Mentre quella variabile, che di fatto serve ad adeguare il prelievo ai rifiuti prodotti, cresce secondo il numero dei membri della famiglia.

Il pagamento della Tari può essere richiesto dal Comune mediante notifica di un avviso bonario o di pagamento, con scadenze scaglionate in almeno due rate, ogni sei mesi, fissate da ciascun Comune solo per facilitare il compito del contribuente.mIn merito all'invio dell'avviso di pagamento ad adempiere non si rinviene un'espressa precisazione in tal senso nella L.n.147/2013 la quale stabilisce solo che l'adempimento della Tari si basa sulla regola dell'autoliquidazione (ossia sulla dichiarazione fatta dal contribuente) e che le scadenze di pagamento dell'imposta sono decise dal Comune con almeno due rate semestrali. Da ciò consegue che la disciplina della Tari è adottata da ogni Comune con apposito regolamento che varia da ente ad ente, e che può prevedere due diverse modalità per l'adempimento, cioè lasciare al contribuente l'iniziativa di determinare da sé l'importo da pagare ed effettuare il versamento alle scadenze stabilite dall'ente, oppure procedere alla liquidazione d'ufficio e inviare al contribuente gli avvisi di pagamento. In generale, la maggioranza dei Comuni ha adottato un sistema graduale, che prevede l'invio a tutti i contribuenti dei "bollettini precompilati", spediti solitamente per posta semplice. Solo in caso di mancato o parziale versamento, richiesto alle prescritte scadenze, si passa alla notifica di un "sollecito di pagamento" (anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento) contenente le somme da versare (solitamente in unica soluzione) entro il termine indicato. Se persiste ancora l'inadempimento del contribuente gli viene notificato dal Comune l'avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il Comune può richiedere il pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, c.161, L.n.296/2006). In particolare, il credito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell´ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ex art. 2948 c.c. (Cass. sent. n.4283/2010). Sulla base di quanto sopra esposto, decorsi 60 giorni dalla notifica del sollecito, nel caso in cui il contribuente non versi l'importo dovuto alle scadenze prestabilite dal Comune, solo perché non ha ricevuto preliminarmente l'avviso bonario di pagamento, è legittima l'irrogazione della sanzione del 30% Come precisato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con la sentenza n.32 del 14/01/2021, l'omissione dell'invio dell'avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste. Pertanto, anche se, come nel caso di specie, il regolamento Tari del Comune preveda l'obbligo di invio dell'avviso di pagamento, se il contribuente non lo avesse ricevuto ha l'obbligo di attivarsi al fine di garantire la tempestività del versamento, poiché l'omissione dell'invio dell'avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste.

 

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