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Docenti, mobilità volontaria: trasferimento su cattedra a orario esterno, scelta discrezionale della scuola

Docenti, mobilità volontaria: trasferimento su cattedra a orario esterno, scelta discrezionale della scuola

In caso di mobilità volontaria di un docente, va soddisfatta la scelta della sede principale della cattedra ad orario interno atteso che l'istituzione di una cattedra a orario esterno rientra nell'ambito di una scelta discrezionale dell'amministrazione scolastica, sulla base della valutazione delle esigenze degli istituti scolastici coinvolti. Ne consegue che a nulla rileva che il docente, nella relativa domanda di mobilità, abbia chiesto di essere trasferito su cattedra a orario esterno.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 7528 del 17 marzo 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente è un docente di strumento musicale - clarinetto – e ha presentato domanda di trasferimento indicando in un determinato ordine preferenziale tre sedi di scuola media statale. In particolare, all'atto della domanda ha barrato la apposita casella chiedendo di essere trasferito su più scuole appartenenti a comuni diversi e cioè di essere trasferito su cattedra a orario esterno. È accaduto che l'insegnante ricorrente è stato trasferito nella terza sede indicata nella domanda su cattedra a orario interno. 

 Ad avviso del docente, tale provvedimento è illegittimo in quanto, secondo lo stesso egli ha diritto a essere trasferito sulla cattedra a orario esterno, perché tale è stata la sua prima scelta nella domanda. Ha, pertanto, agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria del suo diritto a essere trasferito nella prima delle due sedi indicate nella domanda di mobilità.

In primo e secondo grado la domanda dell'insegnante è stata respinta.

Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Innanzitutto, occorre richiamare la normativa relativa alla istituzione delle cattedre e posti a orario, ossia l'art. 441 D.Lgs. n. 297 del 1994. Secondo tale disposizione, negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali. Come affermato dai Giudici di legittimità, la ratio della norma in esame si rinviene nell'obiettivo di salvaguardare la titolarità del docente quando l'amministrazione scolastica non è in grado di costituire una cattedra di almeno 18 ore. In tali casi, quindi, l'amministrazione stessa può ricorrere all'istituzione di cattedre a orario esterno, garantendo il completamento delle ore minime in altre scuole. 

Questa previsione, tuttavia, non pone un obbligo in tal senso in capo all'amministrazione. Infatti, l'istituzione di cattedre a orario esterno rientra nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione. È solo quest'ultima che può valutare la necessità e la possibilità di accorpare le ore disponibili su due scuole per formare una cattedra ad orario intero. A ciò deve aggiungersi il fatto che la disposizione su richiamata non prevede che una scelta espressa in merito all'assegnazione di una cattedra ad orario esterno, rispetto a quella ad orario interno, da parte del docente aspirante al trasferimento, possa influenzare la decisione della scuola. E ciò in quanto la scelta in merito all'opportunità di coprire l'una ovvero (previa istituzione) l'altra deve ritenersi, come detto, riservata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione, condividendo quanto sostenuto dai Giudici di merito, secondo i quali non sussiste un diritto dell'insegnante all'istituzione di una cattedra a orario esterno con l'accorpamento di più spezzoni orari:

  • ha ritenuto infondato il ricorso e
  • per tal vero, l'ha respinto.

 

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