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Con risposta all'interpello n. 306 del 23 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ufficialmente chiarito che ai fini del calcolo della TARI (tassa sui rifiuti) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, classificate o classificabili nelle categorie dei gruppi catastali A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita esclusivamente da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si tratta dunque di un'interessante indicazione di prassi relativa al contenuto della disposizione di cui all'art. 1, comma 645 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). L'Agenzia delle Entrate, dopo avere menzionato il contenuto dei commi 645 e 646 della citata Legge di stabilità 2014 - che ha istituito la TARI -, ha chiarito finalmente le modalità per la corretta determinazione della superficie catastale imponibile del proprio immobile.
Si ricorda che il comma 645 ha stabilito fra l'altro che, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento direttoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il successivo comma 646 ha disposto che, per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, ossia agli effetti della TARSU, TIA1, TIA2 e TARES.
Relativamente poi all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari in questione, cioè quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo A (abitazioni), B (collegi, case di cura, uffici pubblici) e C (negozi, botteghe, magazzini), può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Quindi rileva soltanto l'80% della superficie che è censita in catasto.
Cosa fare per fare applicare la norma
Il documento dell'Agenzia delle Entrate è stato sicuramente illuminante per una serie di ragioni, la prima delle quali è quella di suggerire al contribuente di rivedere meglio la superficie del proprio immobile e, in caso di errori di dati catastali, di presentare un'apposita richiesta di rettifica all'Agenzia del Territorio competente, utilizzando il Modello unico istanza Mod. 9T-MUI pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l'Ufficio finanziario, nell'evidenziare che ai sensi del citato comma 647 è stato disposto fra l'altro che siano attivate tra Comuni e Agenzia delle Entrate le procedure per l'interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, ha rimarcato che dette disposizioni sono state attuate con provvedimento direttoriale del 29 marzo 2013.
Si evidenzia ancora che la seconda parte dello stesso comma 647, cioè la previsione che, nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengano attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento, non è stata invece minimamente attuata.
Infine, è appena il caso di far notare che in merito all'attività di accertamento della TARI, il Comune ha solamente la facoltà di considerare come superficie imponibile quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/1998.
Quindi, appena vi notificano il pagamento della Tasse sui rifiuti (TARI), verificate se il calcolo è effettuato sull'80% della superficie catastale; se non è presente tale proporzionamento bisogna recarsi presso l'Ufficio tributi del proprio comune e chiedere agli uffici la rettifica della base imponibile, ottenendo in questo modo un consistente sconto del 20% sulla tassa smaltimento dei rifiuti, che di questi tempi non è da sottovalutare.
Meditate contribuenti, meditate.
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