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TARI - Possibile sconto del 40% sulla tassa rifiuti

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Lo ha recentemente sancito la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 19767 del 22 settembre 2020; ha accolto il ricorso di un'impresa che aveva chiesto al proprio Comune – Nola - una sostanziale riduzione dell'imposta dato il disservizio della mancata raccolta dei rifiuti.

I giudici di legittimità hanno ribaltato il verdetto reso dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli premettendo, in primo luogo, che la TARI è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.

La TARI può essere ridotta fino al 40% se il Comune non effettua in modo efficiente il servizio di raccolta di rifiuti, e molto dipende anche da quanta distanza c'è fra il contribuente e il primo punto di raccolta dell'ente locale.

Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. Detto ciò, sempre secondo la Cassazione, per il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, che dà certamente diritto a una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale.

La pronuncia è conforme a diversi precedenti che pongono l'accento anche sul riparto dell'onere probatorio: in particolare, con Ordinanza n. 22767 del 2019 la Cassazione ha precisato che la riduzione della tassa sui rifiuti scatta per il disservizio di raccolta, perdurante, effettivo ed oggettivo, ovvero ogni qualvolta i singoli utenti - domestici e non domestici - non hanno avuto la concreta possibilità di utilizzare il servizio pubblico di raccolta. L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della TARI ex TARSU, ed in senso conforme anche la Cassazione n. 3265/2019.

Non resta che verificare la propria soddisfazione sullo svolgimento del servizio e chiedere al comune un notevole sconto sulla tassa rifiuti; nel caso in cui l'ente comunale non intende attivare in autotutela una riduzione della tariffa non resta che rivolgersi al giudice tributario.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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