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Processo civile: la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo tra revoca e ripetizione di somme

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Inquadramento normativo: Art. 642 c.p.c.

L'esecutoria provvisorietà del decreto ingiuntivo: Quando un credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, è possibile richiedere al giudice un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. «L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere».

Cosa accade in caso di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo? Il debitore ingiunto contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può proporre opposizione. Nel giudizio di opposizione, l'opponente è gravato:

  • «dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c.» (Tribunale Taranto, sentenza 15 luglio 2019);
  • dall'onere di "particolare esaustività" che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale Taranto, sentenza 15 luglio 2019).

Se la provvisoria esecuzione viene revocata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la sentenza che rigetta l'opposizione non determinerà l'automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione. In tali casi, pertanto, il decreto ingiuntivo confermato andrà equiparato a un decreto ingiuntivo per il quale la clausola di provvisoria esecuzione non è stata mai concessa. Ne consegue che, «esso, per costituire valido titolo esecutivo, deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c.» (Cass. nn. 2755/1995, 26676/2007, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 31702/2019).

La revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la ripetizione delle somme: Quando è stata data esecuzione a un decreto munito della clausola di provvisoria esecuzione, se, successivamente, questo è revocato, sorgerà in capo all'ingiunto il diritto alla restituzione delle somme già pagate. In tal caso, la domanda di restituzione:

  • si ritiene implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte (Tribunale Benevento, sentenza 10 gennaio 2019);
  • «può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, e in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione» (Cass. civ., n. 30389/2019).

Secondo la giurisprudenza, «nell'ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa di sopravvenuto fallimento o liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, non sarà necessaria un'esplicita domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in forza della provvisoria esecuzione» (Tribunale Benevento, sentenza 10 gennaio 2019).

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, revoca e dichiarazione di fallimento: «Il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, che non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, non è opponibile al fallimento. E ciò in considerazione del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 L. Fall. (Cass., nn. 1774/2018; 25191/2017; 1650/2014; 2112/2014; 23202/2013; 28553/2011; 6198/2009; 6085/2004). Né rileva che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso perché, per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell'attività giurisdizionale di cui all'art. 647 c.p.c. la quale - come è del tutto evidente - risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria» (Cass. civ., n. 21583/2018). 

 

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