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Nesso danno-immissioni rumorose condizione per risarcire pregiudizio biologico

Moscuzza

 

Nell´ effettuare il bilanciamento degli interessi della produzione da un lato, e delle esigenze connesse alla proprietà privata dall´ altro, si deve prediligere un utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute.
 
Così si è pronunciato il Tribunale di Firenze, II sezione Civile, con sentenza n. 721/2017, depositata il 6 Marzo.
 
La proprietaria di una villa, con padre, madre e figli, citava in giudizio le società gestionarie dell´autodromo ubicato nei pressi della villa, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico subito dal padre, consistente in una riduzione dell´udito, addebitabile alla quarantennale esposizione ai rumori provenienti da detto autodromo, e il pagamento, in favore degli altri attori, di un indennizzo ex. art. 844, 2° comma del Codice Civile. (divieto di immissioni).
 
Mentre la CTU tecnica-fonometrica riscontrava il superamento dei limiti di legge, la CTU medico-legale escludeva il nesso di causalità tra le immissioni e la riduzione della capacità uditiva sofferta dal padre.
 
Come precisato dal Tribunale adito, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, l´articolo 844 c.c., norma che disciplina le immissioni moleste nei rapporti tra privati, va letto nel senso di privilegiare l´uso dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto alla salute, costituzionalmente garantito.
 
Se le immissioni subite, eccedono la normale tollerabilità, le azioni da esperire sono la tutela inibitoria prevista all´articolo 844c.c e l´azione risarcitoria aquiliana, da potere proporre anche insieme con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058.
 
Il Tribunale chiariva poi, i motivi che lo conducevano a rigettare la domanda di risarcimento del danno all´ udito. Si riscontrava infatti, un difetto della prova sul nesso di causalità tra le immissioni e la perdita dell´udito.
 
Quanto invece alla richiesta di indennizzo in favore degli altri attori, si pronunciava il giudice del merito, nei seguenti termini. Un´ immissione che sia intollerabile, ma non illecita, di certo fa sorgere il diritto a un indennizzo, vale a dire una prestazione patrimoniale volta a compensare il danno subito, e non invece il risarcimento vero e proprio, a cui si avrebbe diritto in presenza di danno ingiusto sorto da un illecito civile. Il diritto a tale indennizzo può essere reclamato sia dal proprietario, che da chi abbia un rapporto qualificato con il bene di cui trattasi, ossìa chi vive nell´ immobile.
 
In forza del Regolamento recante disciplina di emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, articolo 11 della Legge 26 novembre 1995, n. 447, la CTU effettuava le misurazioni durante le gare automobilistiche, da cui emergeva che l´intensità delle immissioni sonore superavano la normale tollerabilità solo in alcune gare, mentre in altre no. Premeva poi sottolineare da parte del giudice, non solo che le gare si svolgevano solamente per ventinove giorni l´anno, ma anche che proprio da tali spettacoli, l´attività di B&B a cui la villa era adibita, senza dubbio aveva tratto notevoli benefici, attraendo gli appassionati, che consideravano la vicinanza della villa all´ autodromo, il motivo per cui scegliere proprio quel luogo per pernottare.
 
Il forte disagio che da un lato ne era derivato, veniva in tal modo compensato dall´ agevolazione e il guadagno che dalle gare internazionali ne era scaturito, per i proprietari della villa
Definita contenuta la sofferenza subita, e giustificabili le immissioni, il giudice, visto il superamento di queste, del limite consentito, riconosceva la liquidazione di un equo indennizzo (5.000,00 euro) in favore di ciascun attore per ogni anno di permanenza nella villa, così condannando le società convenute.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza, presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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