Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Quali effetti discendono dalla riforma o dalla cassazione di una sentenza civile?

Imagoeconomica_1537552

Inquadramento normativo: Art. 336 c.p.c.

La riforma della sentenza e il suo effetto espansivo interno: «La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata». In tali casi si parla di effetto espansivo interno della riforma o della cassazione. In forza di detto effetto, queste ultime si estendono ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo quando i su citati capi dipendano da quelli riformati o cassati. Ne consegue che «la sentenza di riforma, resa in grado d'appello, si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendo le statuizione riformate e quelle da essa dipendenti» (Tribunale Velletri Sez. lavoro, sentenza 27 febbraio 2018).

Effetti della riforma della sentenza di primo grado e liquidazione delle spese: Il giudice d'appello, in caso di riforma della sentenza impugnata, dovrà procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali. Ove, invece, la sentenza di primo grado venga confermata, la decisione sulle spese potrà essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. civ., n. 23985/2019).

La riforma della sentenza e il suo effetto espansivo esterno: «La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata». In queste ipotesi si parla di effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione. In forza di tale effetto, ad esempio, se il diritto posto a fondamento di un decreto ingiuntivo sia negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato, tale statuizione si ripercuoterà anche sugli effetti esecutivi del decreto stesso (Cass., n. 13492 del 2014, richiamata da Cass. civ., n. 22864/2019). 

Effetti della riforma della sentenza non definitiva: Qualora sia appellata una sentenza non definitiva sulla questione dell'an debeatur, il giudice del gravame non può estendere la propria cognizione sulle questioni riservate al giudice a quo, quali quelle relative al quantum. Tuttavia la riforma della sentenza non definitiva va a inserirsi «immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso o ancora pendente davanti al giudice a quo, determinando l'automatica caducazione della sentenza definitiva sul quantum eventualmente intervenuta, anche in caso di suo formale passaggio in giudicato» (Cass., n. 2658/2012, richiamata da Cass. civ., n. 22776/2018). Anche con riferimento alla cassazione, con rinvio e non, di una sentenza non definitiva, è stato ritenuto che ove sia intervenuta una pronuncia positiva sull'an debeatur, detta statuizione comporterà «la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico non sostituibile, ex post, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata» (Cass., n. 212/2006, richiamata da Cass. civ., n. 21456/2019).

Effetti della riforma e sospensione del processo: Quando è sospeso il processo al fine di evitare che due controversie pendenti diano luogo a un conflitto di giudicati, si presuppone che una delle due controversie abbia ad oggetto una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico che va risolta prima rispetto all'oggetto dell'altra controversia. 

Nell'ipotesi in cui, invece, oggetto di una delle due controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il rischio di conflitto di giudicati, «soccorre la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. ossia il c.d. effetto espansivo esterno, e quindi il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione al di là della sentenza, agli atti e ai provvedimenti (ivi comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. L'effetto in questione, per operare, non richiede che tali atti o provvedimenti siano stati adottati nello stesso processo in cui è stata emanata la sentenza riformata o cassata, sicché gli effetti della cassazione o della riforma si estendono anche ai provvedimenti dipendenti di natura istruttori o decisori pronunciati in un diverso procedimento» (Cass., n. 678/1975, richiamata da Cass. civ., n. 12999/2019).

Effetti della riforma della sentenza e processo tributario: «Con riguardo al ricorso avverso l'annullamento della cartella di pagamento, il diritto tributario è caratterizzato da una riscossione coattiva esercitata attraverso una sequenza di atti che, pur se autonomamente impugnabili per vizi propri, trovano il loro presupposto nel medesimo atto impositivo. Orbene, la cassazione della pronuncia che ha annullato la pretesa impositiva determina un effetto espansivo sul giudizio nel quale sia stata contestata (e annullata) la cartella. In altri termini, in considerazione delle particolarità del giudizio tributario, la restaurazione del provvedimento impositivo dell'Amministrazione, conseguenza della cassazione della decisione che lo ha annullato, ripristina il titolo legittimante la riscossione coattiva» (Cass. civ., n. 21801/2019). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Errore medico e causa naturale concorrente: come s...
Forfettari: assalto alla diligenza

Cerca nel sito