Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Prorogate le scadenze fiscali

Imagoeconomica_328980

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 269 di venerdì scorso, - p.s.: i tempi ormai sono maturi affinché si aggiornino i manuali di diritto costituzionale inserendo tra gli atti normativi i comunicati stampa - ha annunciato la proroga, dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, del termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dalle aziende e dai lavoratori autonomi. Il differimento troverà dimora nel cosiddetto tanto atteso Decreto Legge "Ristori-quater", in corso di adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, si annuncia la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti anche per le imprese non interessate dagli ISA:

-ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;

-che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al D.L. n. 137/2020, come sostituito dall'Allegato 1 al D.L. n. 149/2020, e nell'Allegato 2 al medesimo D.L. n.149/2020, come integrato dall'art. 1 comma 2 del D.L. n. 154/2020, c.d. "Ristori-ter", e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni", a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Il provvedimento atteso posticiperà anche il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2020 e della dichiarazione IRAP 2020, che sarà dilatato fino al 10 dicembre 2020. 

Alla luce delle annunciate proroghe, il quadro dei termini di versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP si presenta alquanto frastagliato: sulla base infatti del comunicato stampa, allo stato attuale sembrano individuabili le seguenti categorie di contribuenti.

La prima è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato anche dal comunicato stampa in esame, beneficiano del differimento al 30 aprile 2021 già disposto dall'art. 98 del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 6 del D.L. n. 149/2020 se, in alternativa nel primo semestre dell'anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o, indipendentemente dall'andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni" oppure che, nel contempo, esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nei due suddetti Allegati, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse".

La seconda categoria, che sarà individuata dal Decreto Legge in corso di predisposizione, è rappresentata dai soggetti estranei agli ISA che operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni", indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019 e per le aziende e lavoratori autonomi ovunque localizzati che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

La terza categoria, anch'essa da individuare all'interno del D.L. in corso di adozione, è rappresentata dagli operatori economici diversi dai precedenti individuabili nei titolari di partita IVA, non in possesso dei requisiti sopra elencati – a titolo esemplificativo imprese delle c.d. "zone gialle" senza calo di fatturato o corrispettivi, professionisti senza calo di fatturato o corrispettivi ovunque ubicati -, per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

Infine, un residuale cluster di contribuenti, sarebbe rappresentato dai soggetti non titolari di partita IVA, per i quali la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti resta ferma al 30 novembre 2020.

Per quanto non specificato dal comunicato stampa, è ragionevole ritenere che saranno interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive e addizionali soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette che riguardano i regimi forfettario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, cedolare secca, e le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE.

Il continuo ricorso a proroghe last minute finisce per incrinare irrimediabilmente tanto la fiducia dei professionisti nelle istituzioni quanto quella dei contribuenti ed è la dimostrazione plastica dell'incapacità di vera programmazione dell'Amministrazione Finanziaria, a partire dalla sua massima espressione, il Ministero dell'Economia; la proroga arriva in un quadro già di per sé complicato, in cui è stato impossibile adottare una qualsiasi programmazione fiscale per tutti gli operatori economici. Attendiamo con ottimismo un cambio di rotta del Legislatore, sperando che non sia un'attesa vana.

Meditate contribuenti, meditate.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Processo civile: focus sulla perdita della capacit...
Le SS.UU. si esprimono sulla sospensione della pr...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito