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Si allunga la rottamazione dei debiti

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E proroga fù.

Il comunicato stampa del 21 aprile scorso pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, ha annunciato che mediante un prossimo intervento normativo, il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30 aprile al 30 giugno.

Ad oggi non è dato sapere in quale provvedimento confluirà la modifica, se mediante emendamento posto in sede di conversione del D.L. n. 34/2023 - decreto "Bollette" – oppure tramite un apposito decreto legge.

Verranno posticipati, come conseguenza, anche i seguenti termini:

- il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente slitta dal 30 giugno al 30 settembre;

- il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31 luglio al 31 ottobre.

Si tratta di una proroga più che opportuna, anche alla luce dei vari disguidi che si sono verificati in questi giorni, relativamente all'invio telematico delle domande di rottamazione dei ruoli. Si rammenta che la versione attuale della rottamazione dei ruoli risulta più favorevole delle precedenti considerato che oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

Vi rientrano i carichi consegnati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS, mentre per quanto riguarda le Casse di previdenza private, solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense, la Cassa dei ragionieri e la Cassa dei biologi possono beneficiare della rottamazione.

Per presentare l'istanza bisogna necessariamente usare l'applicativo telematico messo a disposizione sul sito, non essendo possibile inviare la domanda a mezzo PEC: anche coloro i quali hanno fatto domanda per le precedenti rottamazioni possono beneficiarne, sebbene siano decaduti o non abbiano pagato nessuna rata.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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