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Processo civile: focus sulla perdita della capacità processuale

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Inquadramento normativo: Art. 299 c.p.c.

Morte e perdita della capacità di stare in giudizio della parte prima della costituzione o all'udienza dinanzi al giudice istruttore: «Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.». L'ordinanza con cui viene dichiarato interrotto il processo ha natura meramente preparatoria e ordinatoria (Cass. civ., n. 9255/2020). E ciò in considerazione del fatto che essa:

  • «non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio» (Cass. civ., n. 9255/2020). ;
  • non «definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione, o, in mancanza, fino all'estinzione» (Cass. civ., n. 9255/2020).

La cancellazione della società dal registro delle imprese e il venir meno della capacità di stare in giudizio: Con la cancellazione della società dal registro delle imprese e con l'estinzione della società cancellata, la società è priva della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 L. Fall.). 

Ne consegue che ove si verifichi l'estinzione in pendenza di un giudizio, il processo verrà interrotto e potrà proseguire o potrà essere riassunto nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. «Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso» (Cass. S.U. 6070/2013, richiamata da Cass. civ. Sez., n. 22014/2020).

La soppressione dell'ente pubblico e la capacità di stare in giudizio: Se un ente pubblico costituito in giudizio viene soppresso, detta soppressione «equivale a estinzione ed è causa di interruzione del processo, anche se l'ente è incorporato in altro» (Cass.. nn. 6208/2013, 18161/15, richiamate da Cass. civ., n. 18279/2020).

La cessazione degli organi fallimentari e la capacità di stare in giudizio: Se il fallimento si chiude, si determina la cessazione degli organi fallimentari. In tali casi, il fallito rientra nella disponibilità del suo patrimonio, con l'ovvia conseguenza che:

  • viene meno la legittimazione processuale del curatore:
  • il fallito, tornato in bonis, subentra al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura.

Questo principio, tuttavia, «non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio e al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c.» (Cass., n. 25603/2018, richiamata da Cass. civ., n. 16538/2020). 

La morte di una delle parti e il chiamato all'eredità: «In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam", così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione. Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione» (Cass., n. 7517/2011, richiamata da Cass. civ., n. 13851/2020).

Evento interruttivo del processo e iniziativa della controparte: «Nel caso di morte di una parte, la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza del fatto interruttivo di prendere l'iniziativa di chiamare in giudizio i successori del deceduto mediante un atto di impulso processuale, che pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio» (Cass.,nn. 3018/2005; Cass. 1434/1992, richiamate da Cass. civ., n. 22950/2019). 

 

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