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Procura falsa o inesistente: condanna alle spese per l'avvocato

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In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, come nel caso di procura ad litem inesistente o falsa ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume in via esclusiva la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. SU n. 10706 del 2006; conf., Cass. n. 11551 del 2015; Cass. n. 27530 del 2017; Cass. n. 34638 del 2021).

Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7368 del 7 marzo 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con cui sono state dichiarate:

  • la nullità della sentenza di primo grado per difetto del mandato;
  • l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto della procura spesa con l'atto d'appello.

La sentenza impugnata dal ricorrente ha condannato quest'ultimo, a norma dell'art. 93 c.p.c., al pagamento, in favore della società appellata delle spese processuale di entrambi i gradi di giudizio. 

In buona sostanza, è accaduto che il ricorrente, avvocato, è stato coinvolto in un procedimento penale a definizione del quale è stato assolto dall'accusa di falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da una cliente del ricorrente stesso sul mandato ad litem conferito a quest'ultimo per il giudizio civile, tanto nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado, quanto nell'atto d'appello avverso la sentenza impugnata. Nonostante tale assoluzione, la Corte d'appello ha affermato che il difensore è comunque responsabile in ordine alle spese di giudizio quando si è in presenza di procure recanti firme false, sebbene detta falsità non sia imputabile a una condotta dolosa dell'avvocato.

Di diverso avviso è il ricorrente. Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

I Giudici di merito hanno sostenuto che, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di procura ad litem inesistente o falsa ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta un'attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è responsabile in ordine alle spese di giudizio in quanto le procure recano sottoscrizioni false.

Da tale responsabilità il difensore non può essere esonerato per il solo fatto che egli, in sede penale, sia stato assolto dai reati di falsità contestati in quanto la falsificazione delle sottoscrizioni sulle procure è risultata effettuata, all'insaputa del ricorrente, dal figlio della cliente del ricorrente. In buona sostanza, secondo la Corte d Cassazione, la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali è stata pronunciata non già a titolo di responsabilità professionale, che può essere esclusa dalla mancanza di dolo o di colpa, ma, in forza del fatto oggettivo, rimasto del tutto incontestato, che le sottoscrizioni apposte sulle procure difensive rilasciate allo stesso non sono state, in realtà, apposte dalla parte, ma dal figlio. Tale circostanza oggettiva rende le procure, rilasciate in favore del ricorrente, false ovvero rilasciate da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato, con l'ovvia conseguenza che, in queste ipotesi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume in via esclusiva la responsabilità, con conseguente ammissibilità della sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. SU n. 10706 del 2006; conf., Cass. n. 11551 del 2015; Cass. n. 27530 del 2017; Cass. n. 34638 del 2021).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. 

 

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