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Processo civile telematico e formato file ammessi.

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 Sono trascorsi ben 9 anni dall'introduzione del processo civile telematico ed ancora permangono dubbi su alcune questioni come ad esempio la produzione di file in formati non ammessi dalle specifiche tecniche.

La giurisprudenza continua a produrre precedenti contraddittori, soprattutto in relazione all'ipotesi più frequente e cioè la produzione di file audio/video.

La recente sentenza del tribunale di Velletri afferma che l'unica modalità legittima è quella di riprodurli su supporto CD, DVD e/o drive USB chiedendo apposita autorizzazione al giudicante prima del deposito.

Se prima del processo civile telematico le parti erano legittimate (senza necessità di autorizzazione) a produrre atti cartacei e atti informatici inclusi in supporti CD/DVD, dopo l'avvento del PCT le parti sono state spogliate della possibilità di produrre atti cartacei (sostituiti dai vari formati previsti dal PCT) ma non della possibilità di produrre atti informatici inclusi in supporti CD/DVD e relativi a formati file diversi da quelli depositabili telematicamente.

 Venendo al contenuto della pronuncia del Tribunale di Velletri n. 143/2023, il giudicante osserva che l'art. 13 delle Specifiche Tecniche individua i formati dei documenti informatici di cui è ammesso il deposito telematico in particolare: .pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml. Il comma 2, individua altri formati utilizzabili, come il .zip, il .rar ed il .arj precisando, tuttavia, che: "è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente.

Ne consegue che l'unica modalità per poter depositare file audio (non ricompresi nel suddetto elenco) è riprodurli su un supporto CD, DVD e/o PEN DRIVE USB, chiedendo al giudicante l'autorizzazione al deposito, trattandosi di deposito non telematico.

Per tali ragioni, precisato che la difesa della ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva tempestivamente chiesto l'autorizzazione al deposito del CD audio il giudice non ammetteva il file audio depositato in uno con il ricorso in formato zip, ed ammetteva la produzione.

 Secondo la disciplina vigente in materia, deve concludersi non solo che la trasmissione in via telematica del file compresso è ammissibile solamente allorché al suo interno siano contenuti file con le estensioni a) .pdf b) .odf c) .rtf d) .txt e) .jpg f) .gif g) .tiff h) .xml., ma anche che non è praticabile la soluzione, ipotizzata e seguita talvolta nella pratica, di utilizzare un file pdf come contenitore di un file video o audio, atteso oltretutto il rischio che le altre parti processuali e, prima ancora, il giudice, non dispongano dell'apposito programma per la sua apertura.

Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

Pertanto la soluzione di produrre un CD/DVD in cancelleria entro i termini per le produzioni istruttorie può essere la strada migliore, -essendo quella di dimettere allegati non altrimenti digitalizzabili nel processo telematico una facoltà che è sempre stata ammessa per le parti e mai abrogata dall'entrata in vigore del PCT.

Basta pensare, del resto, alla facoltà di produrre oggetti fisici (come, ad esempio, capita di frequente nelle cause in tema di brevetti), che di sicuro non è limitata o soggetta ad autorizzazione in forza dell'entrata in vigore delle norme sul PCT.

L'art. 196-quater disp. att. c.p.c. parla di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti e fa quindi riferimento unicamente a quegli atti e documenti suscettibili di produzione "cartacea" (ovvero a quella tipologia di atti e documenti che la normativa impone siano depositati telematicamente).

 

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