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Processo civile: le peculiarità del computo dei termini processuali

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Inquadramento normativo: Art. 155 c.p.c.

Il computo dei termini processuali: Sussistono vari modi di computare i termini processuali, ossia il computo:

  • a giorni o a ore. In tale tipo di computo sono esclusi il giorno e l'ora iniziali;
  • a mesi o ad anni. In questo tipo di computo, invece, si segue il calendario comune. In buona sostanza, il calcolo non è «"ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale». Stesso criterio trova applicazione quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale dei termini. Si pensi al termine lungo di impugnazione semestrale: ove la sentenza sia depositata nel periodo feriale o il termine di impugnazione scada in detto periodo, andrebbero aggiunti i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numeratione dierum". Nel computo, non si deve tenere in considerazione dei giorni compresi tra il primo e il 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Cass., nn. 24867/2016; 11758/2017; 21674/2017, richiamate da Cass. civ., n. 17640/2020) e il decorso del termine va differito alla fine di detto periodo.

    «Il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione», anche laddove coincida con un giorno festivo (Cass., nn. 7112/2017, 19874/2012, richiamate da Cass. civ., n. 14147/2020). E ciò in considerazione del fatto che «i giorni festivi si computano nel termine».

Il computo dei termini liberi: «Il termine libero costituisce un'eccezione alla regola generale» (Cass., n. 995/1969, richiamata da Cass. civ., n. 6386/2020) in materia di computo dei termini a giorni o ad ore, in cui si escludono il giorno o l'ora iniziali. Con riguardo ai termini liberi, «non si computa il dies a quo, ma deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno cioè nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine. Tale regola si applica anche per i termini che decorrono all'indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il giorno di partenza del computo a ritroso, che, quindi, non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all'indietro, che, pertanto, deve essere conteggiato» (Cass., nn. 11965/2013; 17021/2003; 2807/1997; 4034/1992, richiamate da Cass. civ., n. 6386/2020). Essendo il termine libero «un'eccezione alla regola generale, la eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto della regola generale» (Cass. nn. 8116/2013; n. 11302/2011, richiamate da Cass. civ., n. 6386/2020).

Il computo dei termini processuali e scadenza nel giorno festivo: «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo». Tale proroga:

  • «si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;
  • opera anche «con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (Cass. civ., n. 21335/2017, richiamata da Cass. civ., n. 26900/2020). In tale ipotesi il termine processuale a ritroso che scade nel giorno festivo o di sabato viene prorogato al primo giorno non festivo che precede quello di scadenza (Cass. civ., n. 21335/2017). Tale operatività [...] deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo» ( Cass. civ., n. 21335/2017, richiamata da Cass. civ., n. 26900/2020).

 

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