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Legittimazione ad agire nel giudizio di riesame

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L'interesse ad agire che legittima l'ammissibilità di un ricorso in tema di riesame di misure cautelari reali non può essere solo quello di ottenere una pronuncia favorevole in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

L'impugnazione in questi casi è ammissibile, infatti, solo dove l'indagato dimostri un diritto alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte e deciso con sentenza di inammissibilità n. 35183, depositata lo scorso 10 dicembre 2020, il ricorrente aveva proposto ricorso in proprio e non in qualità di legale rappresentante della società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro.

L'ipotesi accusatoria era quella di una tentata frode in commercio.

Erano state infatti rinvenute nel magazzino di una società una serie di mascherine facciali che recavano all'esterno dell'involucro un foglietto illustrativo con la dicitura "mascherina facciale filtrante delle vie respiratorie ad uso dispositivo di protezione individuale, antigoccia, riutilizzabile con elastici" mentre solo sul retro - visibile solo dopo l'apertura delle confezione - era precisato che la mascherina non era provvista di marchio C.E., che era ad uso generico, che non era un dispositivo di protezione individuale e che non era un presidio medico.

Ricorreva per Cassazione l'indagato, anche legale rappresentante della società, evidentemente però, senza dedurre alcunchè sulla propria qualifica di legale rappresentante e dunque non dimostrando di agire nell'interesse della società proprietaria delle mascherine al fine di ottenerne il dissequestro e la restituzione.

La Corte ha ricordato come sia precipuo onere del ricorrente quello di dedurre il proprio interesse in ordine alla restituzione, a norma dell'art. 581 c.p.p.

Su queste basi, senza valutare nel merito la vicenda, rilevando come il ricorrente mancasse di legittimazione ad agire poiché non aveva dedotto in concreto il suo interesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 

 

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